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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28(2)

Art. 18
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate:
a) la L.R. 5 dicembre 1996, n. 47 "Disciplina della Azienda di promozione turistica" ;
b) la L.R. 20 maggio 1994, n. 22 "Presidente dell'Azienda di promozione turistica. Modifica della L.R. 28/93" ;
c) la L.R. 25 ottobre 1993, n. 35 "Proroga dell'amministrazione straordinaria dell'Agertur e delle Apt e delle gestioni commissariali dell'Arf, dell'Aris e dell'Ersa. Disposizioni transitorie per la prima fase di attuazione della L.R. 28/93" .
2. Sono abrogati gli articoli 1-5; 14-20; 26-34 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28 "Ordinamento dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna" . È altresì abrogato il comma 1 dell'art. 22 della L.R. 28 del 1993.

Note del Redattore:

(ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)

(ai sensi del comma 2 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla presente legge già avviati precedentemente alla sua entrata in vigore, sino al compimento di tutti gli atti necessari alla conclusione dei medesimi procedimenti, anche qualora tale compimento abbia luogo negli esercizi successivi a quello in corso.

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