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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28(2)

Art. 3

(sostituito da art. 3 L.R. 6 marzo 2007 n. 2), poi abrogata lett. e) comma 1 da art. 21 L.R. 29 dicembre 2015 n. 22)

Funzioni delle Province
1. Alle Province è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:
a) alla programmazione della promozione turistica locale, ai sensi dell'articolo 6, comprensiva delle eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche per i sistemi turistici locali, di seguito denominati STL, ai sensi dell'articolo 13 bis;
b) alla gestione, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38"), degli interventi per l'incentivazione dell'offerta turistica e del relativo vincolo di destinazione;
c) alle agenzie di viaggio e turismo;
d) alle commissioni giudicatrici d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi delle vigenti leggi regionali;
e) abrogata.
f) alla comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.
2. Alle Province è, altresì, conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'istituzione e alla tenuta di elenchi provinciali concernenti gli abilitati all'esercizio delle professioni turistiche.
3. Le Province svolgono le attività amministrative connesse al programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a).
4. Nell'esercizio delle funzioni conferite le Province svolgono le attività di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Note del Redattore:

(ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)

(ai sensi del comma 2 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla presente legge già avviati precedentemente alla sua entrata in vigore, sino al compimento di tutti gli atti necessari alla conclusione dei medesimi procedimenti, anche qualora tale compimento abbia luogo negli esercizi successivi a quello in corso.

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