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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28(2)

Art. 5(1)
Programmazione regionale
1. La programmazione regionale per la promozione e la commercializzazione turistica è definita dal programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica.
2. Il programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica è approvato dall'Assemblea legislativa ed indica, in particolare, il quadro di riferimento della promozione e commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali.
3. Gli obiettivi del programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica si realizzano annualmente attraverso:
a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi;
b) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;
c) il sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto;
d) l'attuazione dei programmi turistici di promozione locale delle Province.
4. La Giunta regionale approva:
a) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera a);
b) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera b), nonché i limiti delle quote regionali di cofinanziamento e gli eventuali incrementi di tali limiti per i progetti relativi a comparti e prodotti turistici d'interesse regionale economicamente più deboli;
c) i criteri e i limiti per il cofinanziamento, anche in forma di co-marketing, delle singole attività, le priorità e le tipologie dei soggetti beneficiari di cui al comma 3, lettera c);
d) le modalità, le procedure e i termini relativi ai programmi di cui al comma 3, lettera d).

Note del Redattore:

(ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)

(ai sensi del comma 2 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla presente legge già avviati precedentemente alla sua entrata in vigore, sino al compimento di tutti gli atti necessari alla conclusione dei medesimi procedimenti, anche qualora tale compimento abbia luogo negli esercizi successivi a quello in corso.

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