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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28(2)

Art. 8
Il Comitato di concertazione turistica
1. E' istituito il Comitato di concertazione turistica, di seguito denominato CCT, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna. Il CCT svolge funzioni di concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione turistica.
2. Il CCT, in particolare:
a) formula alla Giunta regionale proposte relative:
1) al programma poliennale degli interventi di promozione e commercializzazione turistica;
2) all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4;
3) ai temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;
4) ai temi della qualità e della valorizzazione del lavoro del settore e alla qualità dell'offerta formativa professionale;
b) esprime alla Giunta regionale pareri in ordine:
1) ai progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi;
2) ai progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;
3) alle modalità di sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzata dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto;
4) all'analisi e valutazioni dei risultati raggiunti con l'attuazione dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 3.

Note del Redattore:

(ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)

(ai sensi del comma 2 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla presente legge già avviati precedentemente alla sua entrata in vigore, sino al compimento di tutti gli atti necessari alla conclusione dei medesimi procedimenti, anche qualora tale compimento abbia luogo negli esercizi successivi a quello in corso.

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