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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10

ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER IL LAVORO"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 8 aprile 1998

Art. 2
Partecipazione alla Fondazione
1. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che:
a) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
b) lo statuto preveda la possibilità che alla Fondazione partecipino successivamente altri soggetti pubblici o privati, in particolare le Università, il CNEL, enti bilaterali, imprese e loro associazioni;
c) la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui all'art. 3.
2. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, sottopone al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla Fondazione.

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