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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10

ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER IL LAVORO"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 8 aprile 1998

Art. 5
Competenza per l'adozione degli atti di fondazione
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui all'art. 1.
2. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale ovvero dall'Assessore competente per materia appositamente delegato.

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