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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 aprile 1998, n. 12

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 8 aprile 1998

Art. 14
Relazione sulle partecipazioni
1. Nella relazione al bilancio di previsione, la Giunta individua le partecipazioni che, in relazione alle esigenze della programmazione economica, la Regione intende assumere o modificare nel periodo di vigenza del bilancio pluriennale.
2. Nella relazione al rendiconto consuntivo, la Giunta presenta una analisi sulle diverse tipologie di partecipazione, riferendo in particolare sui risultati conseguiti dalle partecipazioni stesse e formulando valutazioni e proposte sull'opportunità di mantenerle o modificarle.

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