LEGGE REGIONALE 06 aprile 1998, n. 12
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 8 aprile 1998
Art. 2
Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili di cui all'art. 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , introdotto dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503 e sostituito dall'art. 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
2. La Giunta regionale è tenuta, nel caso in cui sussistano le condizioni, a preferire la sottoscrizione di quote i cui certificati sono ammessi alla negoziazione nei mercati mobiliari regolamentati.