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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 aprile 1998, n. 12

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 8 aprile 1998

Art. 2
Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili di cui all'art. 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 Sito esterno, introdotto dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503 Sito esterno e sostituito dall'art. 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno.
2. La Giunta regionale è tenuta, nel caso in cui sussistano le condizioni, a preferire la sottoscrizione di quote i cui certificati sono ammessi alla negoziazione nei mercati mobiliari regolamentati.

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