LEGGE REGIONALE 06 aprile 1998, n. 12
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 8 aprile 1998
Art. 4
Offerta al pubblico delle quote
1. L'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo è effettuata dalla società di gestione del fondo.
2. Le quote non collocate sono restituite alla Regione.