Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 aprile 1998, n. 12

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 8 aprile 1998

Art. 6
Emissione di prestiti obbligazionari convertibili in quote
1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 2, secondo le modalità di cui all'art. 14 bis, comma 15, della legge n. 86 del 1994 Sito esterno.
2. Nel caso di conferimento in danaro necessario per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti apportati previsto all'art. 14 bis, comma 17, della legge n. 86 del 1994 Sito esterno, l'autorizzazione all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi è fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in danaro.

Espandi Indice