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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 aprile 1998, n. 12

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 8 aprile 1998

Art. 9
Sottoscrizione quote da parte delle Aziende sanitarie locali, degli Istituti autonomi case popolari e di altri enti
1. L'autorizzazione alla sottoscrizione di quote di fondi istituiti con l'apporto di beni immobili prevista dall'art. 1 è estesa alle Aziende sanitarie locali, agli Istituti autonomi case popolari e ad altri enti pubblici proprietari di immobili nel territorio regionale ai quali la sottoscrizione non sia vietata dalle norme vigenti.
2. Gli enti di cui al comma 1 individuano i beni immobili da apportare.

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