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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 aprile 1998, n. 12

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 8 aprile 1998

Capo I
Interventi in materia di fondi immobiliari chiusi
Art. 1
Finalità
1. La Regione per favorire la creazione di nuove disponibilità finanziarie utilizza lo strumento dei fondi immobiliari chiusi istituiti con l'apporto di beni immobili.
Art. 2
Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili di cui all'art. 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 Sito esterno, introdotto dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503 Sito esterno e sostituito dall'art. 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno.
2. La Giunta regionale è tenuta, nel caso in cui sussistano le condizioni, a preferire la sottoscrizione di quote i cui certificati sono ammessi alla negoziazione nei mercati mobiliari regolamentati.
Art. 3
Individuazione dei beni e dei diritti
1. La Giunta regionale individua i beni immobili e i diritti reali su immobili da apportare.
Art. 4
Offerta al pubblico delle quote
1. L'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo è effettuata dalla società di gestione del fondo.
2. Le quote non collocate sono restituite alla Regione.
Art. 5
Emissione di titoli speciali convertibili in quote
1. In alternativa alla procedura prevista all'art. 4, per le quote di propria pertinenza, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi dell'art. 2, secondo le modalità di cui all'art. 14 bis, comma 15, della legge n. 86 del 1994 Sito esterno.
2. L'autorizzazione prevista al comma 1 vale anche per le quote di propria pertinenza non collocate con l'offerta al pubblico.
Art. 6
Emissione di prestiti obbligazionari convertibili in quote
1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 2, secondo le modalità di cui all'art. 14 bis, comma 15, della legge n. 86 del 1994 Sito esterno.
2. Nel caso di conferimento in danaro necessario per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti apportati previsto all'art. 14 bis, comma 17, della legge n. 86 del 1994 Sito esterno, l'autorizzazione all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi è fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in danaro.
Art. 7
Negoziazione nei mercati regolamentati
1. Le obbligazioni convertibili e i titoli speciali previsti nella presente legge possono essere ammessi alla quotazione nei mercati mobiliari regolamentati.
Art. 8
Relazione annuale
1. La Giunta è tenuta a presentare annualmente alla Commissione competente una relazione contenente la situazione delle quote sottoscritte.
Art. 9
Sottoscrizione quote da parte delle Aziende sanitarie locali, degli Istituti autonomi case popolari e di altri enti
1. L'autorizzazione alla sottoscrizione di quote di fondi istituiti con l'apporto di beni immobili prevista dall'art. 1 è estesa alle Aziende sanitarie locali, agli Istituti autonomi case popolari e ad altri enti pubblici proprietari di immobili nel territorio regionale ai quali la sottoscrizione non sia vietata dalle norme vigenti.
2. Gli enti di cui al comma 1 individuano i beni immobili da apportare.

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