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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 aprile 1998, n. 12

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 8 aprile 1998

Capo II
Interventi in materia di mercati mobiliari regolamentati
Art. 10
Partecipazione al capitale sociale della SOGEMER S.p.A
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere alla creazione di un mercato mobiliare regolamentato, è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, alla società "SOGEMER S.p.A." con sede a Reggio Emilia.
Art. 11
Quota di partecipazione
1. La Regione è autorizzata ad acquistare n. 100.000 azioni della "SOGEMER S.p.A." per un valore complessivo di Lire 100 milioni.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui all'art. 10.
Art. 12
Rappresentanza nel Consiglio di amministrazione
1. L'autorizzazione alla partecipazione alla "SOGEMER S.p.A." è subordinata alla condizione che sia prevista una rappresentanza della Regione nel Consiglio di amministrazione della medesima, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.
Art. 13
Diritti societari
1. I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione Emilia-Romagna e la rappresentanza della Regione stessa nel Consiglio di amministrazione della "SOGEMER S.p.A." sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un suo delegato.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni concernenti lo statuto della "SOGEMER S.p.A.".

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