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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 aprile 1998, n. 12

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 8 aprile 1998

Capo III
Disposizioni finali
Art. 14
Relazione sulle partecipazioni
1. Nella relazione al bilancio di previsione, la Giunta individua le partecipazioni che, in relazione alle esigenze della programmazione economica, la Regione intende assumere o modificare nel periodo di vigenza del bilancio pluriennale.
2. Nella relazione al rendiconto consuntivo, la Giunta presenta una analisi sulle diverse tipologie di partecipazione, riferendo in particolare sui risultati conseguiti dalle partecipazioni stesse e formulando valutazioni e proposte sull'opportunità di mantenerle o modificarle.
Art. 15
Istituzione di struttura regionale
1. La Regione organizza una propria struttura per raccogliere dati, notizie e documenti in materia finanziaria e creditizia.
Art. 16
Operazioni di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari regionali
1. Le operazioni di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari emessi dalla Regione possono essere effettuate anche presso le agenzie dell'Ente Poste italiane.
Art. 17
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte di spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità con apposite autorizzazioni di spesa che verranno disposte dalla legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali e dalle obbligazioni emesse e dalla cessione delle quote sono destinate al finanziamento degli investimenti e all'assunzione di partecipazioni in società finanziarie regionali secondo le disposizioni previste nell'art. 14 bis, comma 16, della legge n. 86 del 1994 Sito esterno e nell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, come modificato dall'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335 Sito esterno.
3. I proventi distribuiti dalla società di gestione del fondo sono entrate di parte corrente.
4. Le somme e i proventi di cui ai precedenti commi 2 e 3 possono essere utilizzati alla riduzione del debito complessivo secondo le disposizioni previste nell'art. 14 bis, comma 16, della legge n. 86 del 1994 Sito esterno.
5. Sono istituiti i capitoli di entrata per le entrate e i proventi di cui ai precedenti commi.

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