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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 aprile 1998, n. 12

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 8 aprile 1998

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Interventi in materia di fondi immobiliari chiusi
Espandere area cap2 Capo II - Interventi in materia di mercati mobiliari regolamentati
Espandere area cap3 Capo III - Disposizioni finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Interventi in materia di fondi immobiliari chiusi
Art. 1
Finalità
1. La Regione per favorire la creazione di nuove disponibilità finanziarie utilizza lo strumento dei fondi immobiliari chiusi istituiti con l'apporto di beni immobili.
Art. 2
Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili di cui all'art. 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 Sito esterno, introdotto dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503 Sito esterno e sostituito dall'art. 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno.
2. La Giunta regionale è tenuta, nel caso in cui sussistano le condizioni, a preferire la sottoscrizione di quote i cui certificati sono ammessi alla negoziazione nei mercati mobiliari regolamentati.
Art. 3
Individuazione dei beni e dei diritti
1. La Giunta regionale individua i beni immobili e i diritti reali su immobili da apportare.
Art. 4
Offerta al pubblico delle quote
1. L'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo è effettuata dalla società di gestione del fondo.
2. Le quote non collocate sono restituite alla Regione.
Art. 5
Emissione di titoli speciali convertibili in quote
1. In alternativa alla procedura prevista all'art. 4, per le quote di propria pertinenza, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi dell'art. 2, secondo le modalità di cui all'art. 14 bis, comma 15, della legge n. 86 del 1994 Sito esterno.
2. L'autorizzazione prevista al comma 1 vale anche per le quote di propria pertinenza non collocate con l'offerta al pubblico.
Art. 6
Emissione di prestiti obbligazionari convertibili in quote
1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 2, secondo le modalità di cui all'art. 14 bis, comma 15, della legge n. 86 del 1994 Sito esterno.
2. Nel caso di conferimento in danaro necessario per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti apportati previsto all'art. 14 bis, comma 17, della legge n. 86 del 1994 Sito esterno, l'autorizzazione all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi è fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in danaro.
Art. 7
Negoziazione nei mercati regolamentati
1. Le obbligazioni convertibili e i titoli speciali previsti nella presente legge possono essere ammessi alla quotazione nei mercati mobiliari regolamentati.
Art. 8
Relazione annuale
1. La Giunta è tenuta a presentare annualmente alla Commissione competente una relazione contenente la situazione delle quote sottoscritte.
Art. 9
Sottoscrizione quote da parte delle Aziende sanitarie locali, degli Istituti autonomi case popolari e di altri enti
1. L'autorizzazione alla sottoscrizione di quote di fondi istituiti con l'apporto di beni immobili prevista dall'art. 1 è estesa alle Aziende sanitarie locali, agli Istituti autonomi case popolari e ad altri enti pubblici proprietari di immobili nel territorio regionale ai quali la sottoscrizione non sia vietata dalle norme vigenti.
2. Gli enti di cui al comma 1 individuano i beni immobili da apportare.
Capo II
Interventi in materia di mercati mobiliari regolamentati
Art. 10
Partecipazione al capitale sociale della SOGEMER S.p.A
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere alla creazione di un mercato mobiliare regolamentato, è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, alla società "SOGEMER S.p.A." con sede a Reggio Emilia.
Art. 11
Quota di partecipazione
1. La Regione è autorizzata ad acquistare n. 100.000 azioni della "SOGEMER S.p.A." per un valore complessivo di Lire 100 milioni.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui all'art. 10.
Art. 12
Rappresentanza nel Consiglio di amministrazione
1. L'autorizzazione alla partecipazione alla "SOGEMER S.p.A." è subordinata alla condizione che sia prevista una rappresentanza della Regione nel Consiglio di amministrazione della medesima, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.
Art. 13
Diritti societari
1. I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione Emilia-Romagna e la rappresentanza della Regione stessa nel Consiglio di amministrazione della "SOGEMER S.p.A." sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un suo delegato.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni concernenti lo statuto della "SOGEMER S.p.A.".
Capo III
Disposizioni finali
Art. 14
Relazione sulle partecipazioni
1. Nella relazione al bilancio di previsione, la Giunta individua le partecipazioni che, in relazione alle esigenze della programmazione economica, la Regione intende assumere o modificare nel periodo di vigenza del bilancio pluriennale.
2. Nella relazione al rendiconto consuntivo, la Giunta presenta una analisi sulle diverse tipologie di partecipazione, riferendo in particolare sui risultati conseguiti dalle partecipazioni stesse e formulando valutazioni e proposte sull'opportunità di mantenerle o modificarle.
Art. 15
Istituzione di struttura regionale
1. La Regione organizza una propria struttura per raccogliere dati, notizie e documenti in materia finanziaria e creditizia.
Art. 16
Operazioni di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari regionali
1. Le operazioni di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari emessi dalla Regione possono essere effettuate anche presso le agenzie dell'Ente Poste italiane.
Art. 17
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte di spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità con apposite autorizzazioni di spesa che verranno disposte dalla legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali e dalle obbligazioni emesse e dalla cessione delle quote sono destinate al finanziamento degli investimenti e all'assunzione di partecipazioni in società finanziarie regionali secondo le disposizioni previste nell'art. 14 bis, comma 16, della legge n. 86 del 1994 Sito esterno e nell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, come modificato dall'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335 Sito esterno.
3. I proventi distribuiti dalla società di gestione del fondo sono entrate di parte corrente.
4. Le somme e i proventi di cui ai precedenti commi 2 e 3 possono essere utilizzati alla riduzione del debito complessivo secondo le disposizioni previste nell'art. 14 bis, comma 16, della legge n. 86 del 1994 Sito esterno.
5. Sono istituiti i capitoli di entrata per le entrate e i proventi di cui ai precedenti commi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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