LEGGE REGIONALE 29 giugno 1998, n. 18
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA NON APPLICAZIONE DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI LIMITATAMENTE AD ALCUNE VOCI DELLA TARIFFA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 dell' 1 luglio 1998
INDICE
Art. 1 - Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 non si applicano le tasse sulle concessioni regionali di cui al D. Lgs. 22 giugno 1991 n. 230
, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle voci della tariffa elencate nell'Allegato A che è parte integrante della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 giungo 1998 ANTONIO LA FORGIA