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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 giugno 1998, n. 18

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA NON APPLICAZIONE DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI LIMITATAMENTE AD ALCUNE VOCI DELLA TARIFFA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 agosto 1999 n. 24

Art. 1

(aggiunto comma 2 da art. 6 L.R. 13 agosto 1999 n. 24)

Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 non si applicano le tasse sulle concessioni regionali di cui al D. Lgs. 22 giugno 1991 n. 230 Sito esterno, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle voci della tariffa elencate nell'Allegato A che è parte integrante della presente legge.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 non si applica la tassa annuale di concessione regionale di cui alla voce di tariffa n. 27 annessa al D. Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 Sito esterno qualora non si eserciti l'attività di ricerca e di raccolta dei tartufi durante l'anno.

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