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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 20

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'APPENNINO CENTRO- SETTENTRIONALE - I.S.E.A.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998

INDICE

Art. 1 Adesione all'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Appennino Centro-settentrionale - I.S.E.A.
Art. 2 - Finanziamenti per l'attività dell'Istituto
Art. 3 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Adesione all'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Appennino Centro-settentrionale - I.S.E.A.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aderire, in qualità di socio, all'Associazione denominata "Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Appennino Centro-Settentrionale - I.S.E.A." con sede in Bologna, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965 Sito esterno.
2. La partecipazione della Regione è regolata dalle vigenti norme statutarie.
3. È autorizzato il versamento annuo, in unica soluzione, della quota associativa nell'importo definito ai sensi dello statuto dell'Associazione.
4. L'Assessore competente in materia di agricoltura o un suo delegato rappresenta la Regione nell'Assemblea dei soci dell'Istituto.
5. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modificazioni statutarie.
Art. 2
Finanziamenti per l'attività dell'Istituto
1. La Regione è autorizzata a concedere all'Associazione di cui all'art. 1 finanziamenti per il raggiungimento delle finalità statutarie.
2. L'Istituto destina i finanziamenti di cui al comma 1, la cui entità è definita dalla legge di approvazione del bilancio regionale annuale, ad interventi per lo sviluppo del settore agricolo nelle aree appenniniche della regione Emilia-Romagna, con particolare riferimento all'agriturismo, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
3. La concessione all'Istituto di detti finanziamenti è disposta dalla Giunta regionale sulla base di una specifica convenzione nella quale sono definiti:
a) le modalità di erogazione dei finanziamenti all'Istituto;
b) gli interventi da attuare;
c) la quota dei finanziamenti eventualmente utilizzabile dall'Istituto per attività dirette e la quota da destinare ad interventi contributivi e creditizi in favore delle aziende agricole;
d) i criteri per l'individuazione dei beneficiari degli interventi, nel rispetto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno e dell'art. 27 della L.R. 6 settembre 1993 n. 32;
e) le modalità di rendicontazione alla Regione sull'utilizzo dei finanziamenti concessi.
4. La deliberazione della Giunta regionale con la quale viene disposta la concessione all'Istituto dei finanziamenti ed approvata la convenzione di cui al presente articolo è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte nel modo seguente:
a) relativamente agli oneri connessi alla adesione all'I.S.E.A. in qualità di socio, con i fondi annualmente stanziati al Cap. 02650 del bilancio di previsione;
b) relativamente ai finanziamenti previsti all'art. 2, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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