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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21

MODIFICHE ALLA L.R. 24 APRILE 1995, N. 50 "DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998

Art. 1
1.
Dopo il comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 50/95, è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano, limitatamente agli articoli 5 bis, 8, 11 comma 2 bis, 14 bis e 15, agli allevamenti bovini, equini, ovini e caprini:
a) di consistenza fino a 10 Unità di Bestiame Adulto (UBA);
b) di consistenza fino a 20 Unità di Bestiame Adulto (UBA) per gli allevamenti ubicati nei territori delimitati dalle Tavole di cui all'art. 9, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, purchè gli animali allevati siano dediti al pascolo per almeno quattro mesi all'anno. Ai fini della conversione dei capi allevati in Unità di Bestiame Adulto (UBA) si fa riferimento alla tabella fissata dal Regolamento (CE) n. 95O/97 del 20 maggio 1997. ".

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