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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21

MODIFICHE ALLA L.R. 24 APRILE 1995, N. 50 "DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998

Art. 3
Inserimento di articolo nella L.R. n. 50/95
1.
Dopo l'art. 5 della L.R. n. 50/95, è inserito il seguente articolo:
"Art. 5 bis
Denuncia di inizio dell'attività di spandimento
1. Qualora il Piano di cui all'art. 5, comma 3, non preveda contingenti massimi autorizzabili e comunque sussistano i presupposti di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni, l'attività di spandimento può essere intrapresa su mera denuncia, corredata delle informazioni di cui all'art. 5, comma 2.
2. I titolari degli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, che effettuano lo spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami prodotti, sono tenuti esclusivamente alla denuncia di attività corredata dalle informazioni di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b). Per gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, lett. b), è inoltre richiesta l'individuazione delle aree di pascolo.
3. Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni, l'attività di spandimento può essere intrapresa dopo la presentazione, alla Provincia, della denuncia di cui al comma 2.
4. Qualora i presupposti e i requisiti di cui ai commi precedenti non sussistano o vengano meno, l'attività di spandimento è assoggettata ad autorizzazione ed è disciplinata dalle norme della presente legge relative agli allevamenti zootecnici. ".
Sito esterno Sito esterno

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