LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21
MODIFICHE ALLA L.R. 24 APRILE 1995, N. 50 "DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"
(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 5, 5-bis, 10, 11, 14 bis, 15 e nota all'art. 16 della L.R. 24 aprile 1995 n. 50)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998
Art. 5
Modifiche all'art. 11 della L.R. n. 50/95
1.
Dopo il comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 50/95, è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Lo spandimento dei liquami prodotti dagli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, può essere effettuato soltanto sul suolo adibito ad uso agricolo, così come definito dall'art. 2, comma 2, lett. b), esclusivamente per fini agronomici. E' comunque vietato lo spandimento sui suoli innevati, gelati o saturi d'acqua, sui terreni privi di sistemazioni idraulico- agrarie atte ad evitare fenomeni di ruscellamento, nonchè sui suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo. ".