LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21
MODIFICHE ALLA L.R. 24 APRILE 1995, N. 50 "DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"
(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 5, 5-bis, 10, 11, 14 bis, 15 e nota all'art. 16 della L.R. 24 aprile 1995 n. 50)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998
Art. 6
Inserimento di articolo nella L.R. n. 50/95
1.
Dopo l'art. 14 della L.R. n. 50/95, è inserito il seguente articolo:
"Art. 14 bis
Custodia dei liquami e dei letami
1. I liquami e i letami prodotti dagli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. ".