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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21

MODIFICHE ALLA L.R. 24 APRILE 1995, N. 50 "DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998

Art. 7
1.
Nell'art. 15, comma 3, della L.R. n. 50/95, le parole
" di cui all'art. 11 "
sono sostituite dalle seguenti:
" di cui all'art. 11, commi 1 e 2 ".
2.
Dopo il comma 4 dell'art. 15 della L.R. n. 50/95, sono aggiunti i seguenti commi:
"4 bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2 bis e all'art. 14 bis è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 200.000 a Lire 2.000.000.
4 ter. Chiunque presenta la domanda di rinnovo entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 16, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000. ".

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