LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21
MODIFICHE ALLA L.R. 24 APRILE 1995, N. 50 "DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"
(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 5, 5-bis, 10, 11, 14 bis, 15 e nota all'art. 16 della L.R. 24 aprile 1995 n. 50)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998
Art. 8
Norme transitorie
1. Per gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, della L.R. n. 50/95, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Provincia determina le modalità e i termini, non superiori ad un anno dalla medesima data, per la presentazione della denuncia di cui all'art. 5 bis, comma 2. Le autorizzazioni precedentemente rilasciate conservano validità fino allo spirare di tali termini.
2. Fermo restando il termine vigente per la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. n. 50/95, le Province rilasciano il relativo provvedimento entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.