LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21
MODIFICHE ALLA L.R. 24 APRILE 1995, N. 50 "DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"
(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 5, 5-bis, 10, 11, 14 bis, 15 e nota all'art. 16 della L.R. 24 aprile 1995 n. 50)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998
INDICE
Art. 1 - Modifiche all'art. 1 della L.R. 24 aprile 1995, n. 50
Art. 2 - Modifiche all'art. 5 della L.R. n. 50/95
Art. 3 - Inserimento di articolo nella L.R. n. 50/95
Art. 4 - Modifiche all'art. 10 della L.R. n. 50/95
Art. 5 - Modifiche all'art. 11 della L.R. n. 50/95
Art. 6 - Inserimento di articolo nella L.R. n. 50/95
Art. 7 - Modifiche all'art. 15 della L.R. n. 50/95
Art. 8 - Norme transitorie
Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'art. 1 della L.R. 24 aprile 1995, n. 50
1.
Dopo il comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 50/95, è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano, limitatamente agli articoli 5 bis, 8, 11 comma 2 bis, 14 bis e 15, agli allevamenti bovini, equini, ovini e caprini:
a) di consistenza fino a 10 Unità di Bestiame Adulto (UBA);
b) di consistenza fino a 20 Unità di Bestiame Adulto (UBA) per gli allevamenti ubicati nei territori delimitati dalle Tavole di cui all'art. 9, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, purchè gli animali allevati siano dediti al pascolo per almeno quattro mesi all'anno. Ai fini della conversione dei capi allevati in Unità di Bestiame Adulto (UBA) si fa riferimento alla tabella fissata dal Regolamento (CE) n. 95O/97 del 20 maggio 1997. ".
Art. 2
Modifiche all'art. 5 della L.R. n. 50/95
1.
Il comma 4 dell'art. 5 della L.R. n. 50/95, è abrogato.
Art. 3
Inserimento di articolo nella L.R. n. 50/95
1.
Dopo l'art. 5 della L.R. n. 50/95, è inserito il seguente articolo:
"Art. 5 bis
Denuncia di inizio dell'attività di spandimento
1. Qualora il Piano di cui all'art. 5, comma 3, non preveda contingenti massimi autorizzabili e comunque sussistano i presupposti di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, l'attività di spandimento può essere intrapresa su mera denuncia, corredata delle informazioni di cui all'art. 5, comma 2.
2. I titolari degli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, che effettuano lo spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami prodotti, sono tenuti esclusivamente alla denuncia di attività corredata dalle informazioni di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b). Per gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, lett. b), è inoltre richiesta l'individuazione delle aree di pascolo.
3. Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, l'attività di spandimento può essere intrapresa dopo la presentazione, alla Provincia, della denuncia di cui al comma 2.
4. Qualora i presupposti e i requisiti di cui ai commi precedenti non sussistano o vengano meno, l'attività di spandimento è assoggettata ad autorizzazione ed è disciplinata dalle norme della presente legge relative agli allevamenti zootecnici. ".
Art. 4
Modifiche all'art. 10 della L.R. n. 50/95
1.
Nell'art. 10, comma 1, della L.R. 50/95, le parole
" di cui all'art.5 "
sono sostituite dalle seguenti :" di cui agli art.5 e 5 bis"
Art. 5
Modifiche all'art. 11 della L.R. n. 50/95
1.
Dopo il comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 50/95, è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Lo spandimento dei liquami prodotti dagli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, può essere effettuato soltanto sul suolo adibito ad uso agricolo, così come definito dall'art. 2, comma 2, lett. b), esclusivamente per fini agronomici. E' comunque vietato lo spandimento sui suoli innevati, gelati o saturi d'acqua, sui terreni privi di sistemazioni idraulico- agrarie atte ad evitare fenomeni di ruscellamento, nonchè sui suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo. ".
Art. 6
Inserimento di articolo nella L.R. n. 50/95
1.
Dopo l'art. 14 della L.R. n. 50/95, è inserito il seguente articolo:
"Art. 14 bis
Custodia dei liquami e dei letami
1. I liquami e i letami prodotti dagli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. ".
Art. 7
Modifiche all'art. 15 della L.R. n. 50/95
1.
Nell'art. 15, comma 3, della L.R. n. 50/95, le parole
" di cui all'art. 11 "
sono sostituite dalle seguenti: " di cui all'art. 11, commi 1 e 2 ".
2.
Dopo il comma 4 dell'art. 15 della L.R. n. 50/95, sono aggiunti i seguenti commi:
"4 bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2 bis e all'art. 14 bis è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 200.000 a Lire 2.000.000.
4 ter. Chiunque presenta la domanda di rinnovo entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 16, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000. ".
Art. 8
Norme transitorie
1. Per gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, della L.R. n. 50/95, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Provincia determina le modalità e i termini, non superiori ad un anno dalla medesima data, per la presentazione della denuncia di cui all'art. 5 bis, comma 2. Le autorizzazioni precedentemente rilasciate conservano validità fino allo spirare di tali termini.
2. Fermo restando il termine vigente per la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. n. 50/95, le Province rilasciano il relativo provvedimento entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.
Art. 9
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31, comma 2, dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale saràpubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.