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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 23

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 22 NOVEMBRE 1991, N. 30 (CENTRO DI RICERCHE MARINE), 14 APRILE 1995, N. 36 (CONSORZIO GESTIONE SACCA DI GORO), 24 MARZO 1975, N. 18 (RIORDINO FUNZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI) E 4 FEBBRAIO 1994, N. 6 (AZIENDA SPECIALE VALLI DI COMACCHIO)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'art. 1 della L.R. 22 novembre 1991, n. 30
Art. 2 - Inserimento di articolo nella L.R. 30/91
Art. 3 - Inserimento di articolo nella L.R. n. 30/91
Art. 4 - Modifiche dell'art. 5 della L.R. n. 30/91
Art. 5 - Modifiche al comma 4 dell'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 36
Art. 6 - Modifiche alle lettere c) e f) del comma 2 dell'art. 21 della L.R. 24 marzo 1975 n. 18
Art. 7 - Modifiche al comma 1, lett. b) dell'art. 2 della L. R. 4 febbraio 1994, n. 6
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'art. 1 della L.R. n. 30/91 concernente " Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società Centro di Ricerche marine " è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Autorizzazione a partecipare alla Società
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, a partecipare alla Società " Centro di Ricerche Marine - Società Consortile per Azioni " , avente per scopo lo svolgimento di attività di studio, ricerca, sperimentazione, analisi e controlli concernenti i problemi connessi all'ambiente marino e costiero, nonchè lo svolgimento di attività formativo- didattiche nei settori relativi. " .
Art. 2
Inserimento di articolo nella L.R. 30/91
1.
Dopo l'art. 4 della L.R. n. 30/91 è inserito il seguente articolo:
"Art. 4 bis
Fondo Consortile
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corri spondere la quota di propria spettanza al fondo consortile, il cui importo viene determinato, ai sensi dell'art. 2614 del Codice Civile, con le modalità previste dallo Statuto della Società.
2. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corri spondere alla Società, contestualmente al versamento della quota riferita all'esercizio 1998, anche le quote di propria spettanza riferite agli esercizi 1995, 1996 e 1997. ".
Art. 3
Inserimento di articolo nella L.R. n. 30/91
1.
Dopo l'art. 4 della L.R. n. 30/91, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 4 ter
Contributo straordinario
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere alla Società un contributo straordinario per la realizzazione dell'ampliamento e della ristrutturazione del Centro di Ricerche marine, per un importo massimo complessivo di Lire 750.000.000, da corrispondere in quote pari a Lire 250.000.000 per ciascuno dei tre anni 1998, 1999 e 2000.
2. La Giunta Regionale definisce con proprio atto le modalità di erogazione del contributo straordinario. ".
Art. 4
1.
Dopo il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 30/91 sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 bis della presente legge, la Regione Emilia- Romagna fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della legge annuale di bilancio.
1 ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 ter la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale e con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86500 secondo l'esatta destinazione prevista nell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1998 e pluriennale 1998/2000. ".
Art. 5
1.
Il comma 4 dell'art. 1 della L.R. n. 36/95 concernente " Interventi a sostegno delle attività del Consorzio per la gestione della Sacca di Goro ", è così sostituito:
"4. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 è subordinata all'approvazione, da parte del Consorzio, del programma annuale operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, comprensivo degli oneri per il personale; la Giunta regionale fissa le modalità di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti. ".
Art. 6
Modifiche alle lettere c) e f) del comma 2 dell'art. 21 della L.R. 24 marzo 1975 n. 18
1.
L'importo di Lire 300.000.000 indicato nelle lett. c) ed f) del comma 2 dell'art. 21 della L.R. n. 18/75 concernente " Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonchè di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 Sito esterno - Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità ", è sostituito dall'importo di Lire 1.500.000.000.
Art. 7
Modifiche al comma 1, lett. b) dell'art. 2 della L. R. 4 febbraio 1994, n. 6
1.
La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 6/94 concernente " Interventi per la liquidazione della Sivalco spa e per l'avvio dell'attività del Consorzio 'Azienda Speciale Valli di Comacchiò ", è così sostituito:
"b) finanziamenti per interventi rientranti nelle finalità statutarie, volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle difese di sponda e alla vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle Valli e per il mantenimento delle specie di avifauna protetta. La concessione dei finanziamenti di cui alla presente lett. b) è subordinata all'approvazione, da parte del Consorzio, del programma annuale operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, comprensivo degli oneri per il personale; la Giunta regionale fissa le modalità di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti. ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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