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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/1998 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 61/1998 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998

Art. 9
Limite dei contributi
1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie di assicurazione, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.
2. Eventuali economie che si rendessero disponibili in sede di programmazione e le altre che dovessero risultare ad interventi effettuati, di cui agli articoli 4 e 5, possono essere utilizzate dalla Giunta regionale per interventi pubblici connessi agli stessi eventi o per far fronte a situazioni di riconosciuto rischio idrogeologico e sismico.

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