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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/1998 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 61/1998 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998

Titolo I
FINALITA' E PROGRAMMI D'INTERVENTO
Art. 1
Finalità
1. Le disposizioni della presente legge sono volte, in attuazione degli articoli dal 17 al 21 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 Sito esterno, convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61 Sito esterno, di seguito indicata come " Legge statale ", a disciplinare le procedure:
a) per la realizzazione e il completamento degli interventi di emergenza di cui all'art. 17, comma 1 della Legge statale;
b) per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano redatto ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2475 del 19 novembre 1996 e per la riparazione, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996, in attuazione dell'art. 19 della Legge statale;
c) per la concessione di contributi a proprietari di immobili andati distrutti o risultati gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici ai sensi dell'art. 18 della Legge statale;
d) per la concessione di contributi a proprietari di immobili gravemente danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996, ai sensi dell'art. 19 della Legge statale.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 lettere a) e b) i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui all'art. 14, commi da 1 a 9 e 11 della Legge statale.
Art. 2
Interventi pubblici per eventi alluvionali e dissesti idrogeologici
1. Il programma degli interventi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) è approvato dalla Giunta regionale d'intesa con le competenti Autorità di Bacino e previo parere del Comitato Istituzionale di cui all'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2476 del 19 novembre 1996.
2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 nel limite massimo di lire 180,5 miliardi deve essere predisposto indicando, per ogni singolo intervento, il relativo soggetto attuatore, i tempi e le modalità di esecuzione e l'ammontare della spesa.
3. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, pu򠲩comprendere nel programma anche interventi finanziati con altre risorse dagli stessi soggetti attuatori; per questi interventi è possibile adottare le procedure previste dall'art. 14 della legge statale, commi da 1 a 9 e comma 11.
4. Nel corso di realizzazione del programma degli interventi, qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie per effetto di economie determinate da ribassi d'asta o da parziale realizzazione degli interventi, queste possono essere riprogrammate dalla Giunta regionale secondo le procedure di cui al comma 1.
5. All'erogazione dei finanziamenti pu򠰲ovvedere il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato in qualità di funzionario delegato ai sensi del Regolamento Regionale 9 dicembre 1978, n. 50.
6. Le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori degli interventi, diversi dalla Regione, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 3
Interventi a favore di immobili con fruizione pubblica danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996
1. La Giunta regionale, sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, coordinato dal nucleo tecnico- specialistico, costituito ai sensi del comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 2475/96, approva il programma per il completamento degli interventi infrastrutturali e per la riparazione dei danni, con miglioramento sismico, agli edifici pubblici e di culto, esclusi quelli a fruizione privata.
2. Per la formazione del programma, il nucleo tecnico specialistico acquisisce indicazioni analitiche per ciascuno edificio relativamente a:
a) condizioni d'uso e consistenze volumetriche o di superfici utili;
b) danni subiti a causa del sisma;
c) sintesi degli interventi proposti e prima valutazione dei costi.
3. Il programma indica le priorità di intervento derivanti da valutazioni di rischio sismico, individua i soggetti attuatori, i tempi e l'importo della spesa per ogni singolo intervento, nonchè determina le procedure d'attuazione degli interventi.
4. Le procedure d'attuazione degli interventi comprendono le prescrizioni tecniche e i parametri che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge statale, la Giunta regionale, su proposta del nucleo tecnico specialistico, stabilisce d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.
5. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, pu򠲩comprendere nel programma anche interventi finanziati con altre risorse dagli stessi soggetti attuatori; per questi interventi è possibile adottare le procedure di cui all'art. 14 della Legge statale, commi da 1 a 9 e comma 11.
6. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede nel limite di lire 100 miliardi, cos젣ome previsto dal comma 3 dell'art. 19 della Legge statale.
7. Nel corso di realizzazione del programma degli interventi, qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie per effetto di economie determinate da ribassi d'asta o da parziale realizzazione degli interventi, queste possono essere riprogrammate dalla Giunta regionale secondo le procedure di cui al comma 1.
8. All'erogazione dei finanziamenti pu򠰲ovvedere il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato in qualità di funzionario delegato ai sensi del Regolamento Regionale 9 dicembre 1978, n. 50.
9. Le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori degli interventi, diversi dalla Regione, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

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