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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/1998 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 61/1998 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998

Titolo II
INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI
Art. 4
Contributi a favore di soggetti privati per danni a immobili ad uso abitativo e produttivo cagionati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici
1. Nei territori delle province di cui all'art. 17, comma 1, della Legge statale sono concessi contributi, secondo le modalitè e nei limiti di finanziamento di cui all'art. 18 della medesima Legge:
a) ai soggetti residenti che, alla data degli eventi calamitosi, risultavano essere proprietari di immobili destinati ad uso di abitazione andati distrutti o risultati gravemente danneggiati, con priorità per le abitazioni principali;
b) alle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali che hanno subito gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietଠivi comprese le scorte;
c) alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del Comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attività a seguito dell'evento franoso.
2. Per immobili gravemente danneggiati si intendono quegli immobili che abbiano riportato danni secondo una o più delle tipologie di danno stabilite da apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le richieste di contributi per gli interventi di cui al comma 1, corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori di importo fino a lire 10 milioni, ovvero di perizia giurata redatta da professionista abilitato, per lavori di importo superiore a lire 10 milioni, devono essere presentate al Comune ove è ubicato l'immobile danneggiato entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o la perizia giurata devono dichiarare, oltre l'importo con relativa specificazione dei danni subiti, anche il nesso di causalità dei danni con gli eventi calamitosi e la sussistenza del grave danno ai sensi del comma 2.
4. I Comuni, sulla base delle richieste loro pervenute, della documentazione acquisita nell'immediatezza o in prossimità degli eventi calamitosi, e previo eventuali ulteriori accertamenti, trasmettono alla Regione l'elenco dei soggetti che hanno subito gravi danni e che abbiano titolo per richiedere i contributi in base ai criteri stabiliti dalla Legge statale e dalla presente legge, con la specificazione per ciascuno di essi dell'ammontare dei danni.
5. La Giunta regionale provvede a ripartire i finanziamenti tra i Comuni interessati, in relazione al fabbisogno dagli stessi indicato e alle priorità stabilite.
6. Entro 30 giorni dall'attribuzione dei fondi, i Comuni provvedono ad assegnare i contributi agli interessati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 18 della Legge statale. I contributi possono essere erogati, a lavori ultimati, in un'unica soluzione, entro 15 giorni dalla presentazione delle fatture, debitamente quietanzate, ovvero, in corso di realizzazione dell'intervento:
a) in ragione del 40 per cento dell'importo concesso, dopo l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;
b) l'ulteriore 60 per cento, a saldo conguaglio, a lavori ultimati, dietro presentazione, a cura del direttore dei lavori, di comunicazione di fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei lavori stessi e rendicontazione delle spese sostenute e documentate anche a fini fiscali, entro i limiti del contributo concesso.
7. I Comuni devono trasmettere alla Regione apposito elenco a consuntivo dei contributi effettivamente erogati. Le somme non erogate devono essere restituite alla Regione.
Art. 5
Interventi a favore di immobili con fruizione privata danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996
1. Ai soggetti che, alla data del 16 ottobre 1996, risultavano essere proprietari di immobili destinati ad uso di abitazione o di immobili destinati ad attività produttive, localizzati nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 2475/96 e che siano stati gravemente danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996, sono concessi contributi sul costo per interventi di riparazione, compreso il miglioramento sismico, secondo le modalità e nei limiti di finanziamento di cui all'art. 19 della Legge statale.
2. La Giunta regionale, previa indicazione del nucleo tecnico-specialistico, stabilisce, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le tipologie di grave danno, nonchè le modalità di certificazione da effettuarsi mediante perizia giurata redatta da un professionista abilitato.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, i contributi possono essere concessi a usufruttuari o a titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. In questi casi, alle richieste di contributi di cui all'art. 8, comma 1, deve essere allegata anche la dichiarazione di esplicita rinuncia ai contributi da parte del proprietario.
Art. 6
Determinazione dell'entità dei contributi
1. Il contributo di cui all'art. 5 è una quota percentuale, fino ad un massimo del 75 per cento, della minore somma tra il costo dell'intervento, quale risulta dal computo metrico estimativo al lordo dell'IVA e degli oneri tecnici e un costo convenzionale determinato in relazione ai parametri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 dell'art. 3. La quota restante è obbligatoriamente a carico del soggetto richiedente pena la decadenza del contributo. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le opere di carattere strutturale nonchè le opere di finitura ad esse strettamente connesse.
2. Per le attività produttive, l'individuazione delle unità immobiliari, ai fini della determinazione dei contributi, avviene in relazione alla loro eventuale diversa destinazione, per usi abitativi e non, comprendendo, per ciascuna unità e per ciascuno dei due usi, sia i locali principali che quelli di pertinenza.
3. Qualora l'unità immobiliare sia ricompresa in un condominio identificabile come unità strutturale, l'intervento va considerato in maniera unitaria dal punto di vista tecnico-procedurale. In tal caso deve essere presentata un'unica istanza di contributo per l'intera unità strutturale ed un'unica perizia giurata ai sensi del comma 2 dell'art. 5. L'entità massima del contributo è pari alla somma dei contributi massimi spettanti alle singole unità immobiliari effettivamente danneggiate.
4. Gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 5 su parti comuni del fabbricato possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno.
Art. 7
Criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi
1. L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 5 è disposta secondo le seguenti priorità:
a) unità strutturali, comprendenti abitazioni principali, risultate per effetto del sisma totalmente o parzialmente inagibili, con ulteriore priorità per quelle unità strutturali ancora inagibili alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) unità strutturali, comprendenti abitazioni principali, con elevato indice di utilizzazione;
c) unità strutturali relative ad attività produttive;
d) altre unità strutturali relative a unità immobiliari per le quali è in corso l'utilizzazione.
2. Nell'ambito delle priorità di cui alle lettere a), b) e d) hanno precedenza le unità strutturali comprendenti abitazioni occupate da nuclei familiari con portatori di handicap o con persone anziane di età superiore ai 65 anni.
Art. 8
Modalità di concessione ed erogazione dei contributi
1. Le richieste di contributi per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 5, già oggetto di precedenti segnalazioni ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 13/97, corredate delle perizie giurate di cui al comma 2 dell'art. 5, devono essere presentate al Comune ove è ubicato l'immobile danneggiato entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I Comuni, sulla base delle richieste loro pervenute e nel rispetto delle priorità di cui all'art. 7, approvano gli elenchi dei soggetti che abbiano subito danni e che abbiano titolo per richiedere i contributi in base ai criteri stabiliti dalla Legge statale e dalla presente legge, e li trasmettono alla Regione. La Giunta regionale provvede a ripartire i finanziamenti ai Comuni in relazione al fabbisogno indicato, alle priorità stabilite e agli ulteriori criteri eventualmente adottati.
3. I contributi sono concessi con provvedimenti del Comune previo esame tecnico-amministrativo di apposito nucleo di valutazione comunale integrato da un tecnico regionale esperto in materia di edilizia antisismica.
4. I lavori devono essere iniziati entro sei mesi dalla concessione del contributo e ultimati nei successivi ventiquattro mesi a pena di decadenza del contributo. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Comune soltanto in presenza di giustificati motivi.
5. I contributi sono erogati dal Comune:
a) in ragione del 40 per cento dell'importo concesso dopo l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;
b) l'ulteriore 60 per cento, a saldo o conguaglio, a lavori ultimati, dietro presentazione, a cura del direttore dei lavori, di comunicazione di fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei lavori stessi e rendicontazione delle spese sostenute e documentate anche ai fini fiscali, entro i limiti del contributo concesso.
6. Il Comune può effettuare accertamenti a campione circa la conformità degli interventi alle prescrizioni tecniche, ai progetti presentati, nonchè alla regolarità e congruità delle spese sostenute, con propri tecnici coadiuvati, ove necessario per quanto riguarda l'aspetto sismico, da tecnici della Regione.
7. I Comuni devono trasmettere alla Regione apposito elenco a consuntivo dei contributi effettivamente erogati. Le somme non erogate devono essere restituite alla Regione.
8. Il contributo di cui all'art. 5 può essere concesso, sulla base di adeguata documentazione delle spese sostenute valida ai fini fiscali, anche per interventi effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge purchè per gli stessi sia stata rilasciata regolare autorizzazione comunale e a condizione che sia stato conseguito un maggior grado di sicurezza dell'edificio stesso alle azioni sismiche. Nell'esame delle richieste di contributo, corredate di perizie giurate, si applicano criteri e procedure di cui al presente articolo e agli articoli 5, 6 e 7. In tal caso il Comune può erogare il contributo in un'unica soluzione dietro presentazione della documentazione di cui alla lettera b) del comma 5.
Art. 9
Limite dei contributi
1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie di assicurazione, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.
2. Eventuali economie che si rendessero disponibili in sede di programmazione e le altre che dovessero risultare ad interventi effettuati, di cui agli articoli 4 e 5, possono essere utilizzate dalla Giunta regionale per interventi pubblici connessi agli stessi eventi o per far fronte a situazioni di riconosciuto rischio idrogeologico e sismico.

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