LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24
EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/1998 , CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 61/1998
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE
Art. 10
Personale
1. Al fine di integrare la dotazione organica delle strutture organizzative competenti per l'attuazione della presente legge, la Regione, ai sensi del comma 14 dell'art. 14 della Legge statale, può assumere personale tecnico ed amministrativo con contratto a tempo determinato stipulato per un periodo non superiore ad anni tre. A detto personale possono essere corrisposti compensi per ulteriore lavoro straordinario, anche in deroga alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro, nel limite di 50 ore pro-capite mensili.
Art. 11
Norme finali
1. Alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico la Giunta provvede con propri criteri entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore della Legge statale. In tali aree ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della Legge statale, è vietato procedere alla ricostruzione di immobili o alla costruzione di nuovi insediamenti. In questi casi i relitti degli immobili distrutti, per la cui ricostruzione in altra area siano stati concessi contributi ai sensi della presente legge, vengono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del Comune.
Art. 12
Norme finanziarie
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo per complessive L. 180,5 miliardi di cui L.135,5 miliardi con oneri a carico dello Stato e L. 45 miliardi con oneri a carico del bilancio regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, della Legge statale.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive L.100 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, lettere a) e b) della Legge statale.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive L. 28 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, commi 1 e 2, della Legge statale.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive L. 17 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, commi 3 e 4, della Legge statale.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive L. 10,5 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 5, della Legge statale.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5 la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive L.40 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, lettera c) della Legge statale.
7. A fronte del fabbisogno complessivo di mutui pari a L. 331 miliardi il Dipartimento della Protezione Civile concorre con contributi pluriennali fino a L. 28 miliardi, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui con tratti dalla Regione.
8. A fronte del fabbisogno complessivo di mutui pari a L. 45 miliardi la Regione fa fronte con mezzi propri fino a L. 3,9 miliardi annui per la copertura degli oneri di ammortamento, a decorrere dal 1998 e fino al 2017.
Art. 13
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli concernenti l'iscrizione dei mutui e l'assegnazione del finanziamento, da parte dello Stato, delle relative rate di ammortamento rispettivamente nel titolo V e nel titolo II della parte entrate del bilancio regionale e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale sia per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge che per il pagamento degli oneri di ammortamento distinti per quota capitale e quota interessi nella parte spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri di ammortamento, derivanti dalla contrazione del mutuo di L.45 miliardi, a carico della Regione valutato in annue L.3,9 miliardi, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti autorizzati sui capitoli 87000 e 88000 della parte spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1998 e successivi che sono dotati della necessaria disponibilità.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 10 si fa fronte con i fondi stanziati nell'ambito dei capitoli 04080, 04120 e 04140 della parte spesa del bilancio regionale che sono dotati della necessaria disponibilità.
Art. 14
Variazioni di bilancio
1.
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1998 sono apportate le seguenti variazioni: | |
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA | |
a) Variazione in aumento | |
Cap. 06584 " Contrazione del mutuo con oneri di ammortamento a rimborso dello Stato, per ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi dell'anno 1996 (artt. 17, 18, 19 DL 30/1/98 n. 6 convertito in Legge 30/3/98 n. 61 ) " (C.n.i.) | |
STANZIAMENTO DI COMPETENZA | L.331.000.000.000 |
STANZIAMENTO DI CASSA | L.331.000.000.000 |
Cap. 06586 " Contrazione del mutuo per ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi dell'anno 1996 (Art. 17, comma 1, DL 30/1/98 n. 6 convertito in Legge 30/3/98 n. 61 ) " (C.n.i.) | |
STANZIAMENTO DI COMPETENZA | L.45.000.000.000 |
STANZIAMENTO DI CASSA | L.45.000.000.000 |
Cap. 03475 " Assegnazione dello Stato per il finanziamento degli oneri di ammortamento relativi al mutuo contratto dalla Regione per ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi dell'anno 1996 (Art. 21 DL 30/1/98 n. 6 convertito in Legge 30/3/98 n. 61 ) " (C.n.i.) | |
STANZIAMENTO DI COMPETENZA | L.28.000.000.000 |
STANZIAMENTO DI CASSA | L.28.000.000.000 |
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | |
a) Variazione in aumento | |
Cap. 48255 " Interventi volti al ripristino di infrastrutture ed opere pubbliche regionali e locali per il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza dei punti critici delle coste e delle reti idrauliche (L.30/3/1998 n. 61 , art. 17 comma 1) " - Mezzi statali - (C.n.i.) | |
STANZIAMENTO DI COMPETENZA | L.135.500.000.000 |
STANZIAMENTO DI CASSA | L.135.500.000.000 |
Cap. 48257 " Interventi volti al ripristino di infrastrutture ed opere pubbliche regionali e locali per il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza dei punti critici delle coste e delle reti idrauliche (L.30/3/1998 n. 61 , art. 17 comma 1) " (C.n.i.) | |
STANZIAMENTO DI COMPETENZA | L.45.000.000.000 |
STANZIAMENTO DI CASSA | L.45.000.000.000 |
Cap. 48259 " Interventi urgenti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996 (Art. 19 comma 1 lettera a) e lettera b) Legge 30/3/1998 n.61) " - Mezzi statali - (C.n.i.) | |
STANZIAMENTO DI COMPETENZA | L.100.000.000.000 |
STANZIAMENTO DI CASSA | L.100.000.000.000 |
Cap. 48261 " Contributi a favore di privati per danni ad immobili ad uso abitativo causati dagli eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici (Art. 18 commi 1 e 2 Legge 30/3/1998 n. 61 ) " - Mezzi statali - (C.n.i.) | |
STANZIAMENTO DI COMPETENZA | L.28.000.000.000 |
STANZIAMENTO DI CASSA | L.28.000.000.000 |
Cap. 48263 " Contributi a favore delle imprese industriali, agroindustriali, commerciali, di servizi e artigianali per danni a beni immobili e mobili causati dagli eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici. (Art. 18 commi 3 e 4 Legge 30/3/1998 n. 61 ) " - Mezzi statali - (C.n.i.) | |
STANZIAMENTO DI COMPETENZA | L.17.000.000.000 |
STANZIAMENTO DI CASSA | L.17.000.000.000 |
Cap. 48265 " Contributi alle imprese ubicate nel territorio del Comune di Corniglio per il parziale indennizzo dei danni subiti dal dissesto idrogeologico (Art. 18 comma 5 Legge 30/3/1998 n. 61 ) " - Mezzi statali (C.n.i.) | |
STANZIAMENTO DI COMPETENZA | L.10.500.000.000 |
STANZIAMENTO DI CASSA | L.10.500.000.000 |
Cap. 48267 " Contributi ai proprietari di immobili privati anche destinati ad attività produttive, gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 1996 (Art. 19 comma 1 lettera c) Legge 30/3/1998 n. 61 ) " - Mezzi statali - (C.n.i.) | |
STANZIAMENTO DI COMPETENZA | L.40.000.000.000 |
STANZIAMENTO DI CASSA | L.40.000.000.000 |
Cap. 87723 " Interessi e spese sui mutui per il finanziamento di ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi dell'anno 1996 (Artt. 17, 18, 19 e 21 Legge 30/3/1998 n. 61 ) " - Mezzi statali (C.n.i.)STANZIAMENTO DI COMPETENZA | |
STANZIAMENTO DI COMPETENZA | L.18.618.750.000 |
STANZIAMENTO DI CASSA | L.18.618.750.000 |
Cap. 88723 " Quota capitale compresa nell'annualità da pagare per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento di ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi dell'anno 1996 (Artt. 17, 18, 19 e 21 Legge 30/3/1998 n. 61 ) " - Mezzi statali (C.n.i.) | |
STANZIAMENTO DI COMPETENZA | L.9.381.250.000 |
STANZIAMENTO DI CASSA | L.9.381.250.000 |
Art. 15
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione dell'art. 31 dello Statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.