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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - D.L. 6/1998 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 61/1998 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 9 ottobre 1998 n. 33

L.R. 1 febbraio 2000 n. 5

Art. 1

(sostituito comma 2 da art. 5 L.R. 1 febbraio 2000 n. 5)

Finalità
1. Le disposizioni della presente legge sono volte, in attuazione degli articoli dal 17 al 21 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 Sito esterno, convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61 Sito esterno, di seguito indicata come "Legge statale", a disciplinare le procedure:
a) per la realizzazione e il completamento degli interventi di emergenza di cui all'art. 17, comma 1 della Legge statale;
b) per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano redatto ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2475 del 19 novembre 1996 e per la riparazione, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996, in attuazione dell'art. 19 della Legge statale;
c) per la concessione di contributi a proprietari di immobili andati distrutti o risultati gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici ai sensi dell'art. 18 della Legge statale;
d) per la concessione di contributi a proprietari di immobili gravemente danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996, ai sensi dell'art. 19 della Legge statale.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 lettere a) e b) i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui all'art. 14, commi da 1 a 9 della legge statale, nonché del comma 14 dell'articolo medesimo limitatamente alla facoltà di avvalersi, nei limiti temporali ivi indicati, di liberi professionisti o, mediante convenzioni, di Università e di Enti Pubblici di ricerca.

Note del Redattore:

Il termine di 60 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33 Sito esterno.

Il termine di 120 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33.

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