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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - D.L. 6/1998 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 61/1998 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 9 ottobre 1998 n. 33

L.R. 1 febbraio 2000 n. 5

Art. 10
Personale
1. Al fine di integrare la dotazione organica delle strutture organizzative competenti per l'attuazione della presente legge, la Regione, ai sensi del comma 14 dell'art. 14 della Legge statale, può assumere personale tecnico ed amministrativo con contratto a tempo determinato stipulato per un periodo non superiore ad anni tre. A detto personale possono essere corrisposti compensi per ulteriore lavoro straordinario, anche in deroga alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro, nel limite di 50 ore pro-capite mensili.

Note del Redattore:

Il termine di 60 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33 Sito esterno.

Il termine di 120 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33.

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