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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - D.L. 6/1998 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 61/1998 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 9 ottobre 1998 n. 33

L.R. 1 febbraio 2000 n. 5

Art. 11
Norme finali
1. Alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico la Giunta provvede con propri criteri entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore della Legge statale. In tali aree ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della Legge statale, è vietato procedere alla ricostruzione di immobili o alla costruzione di nuovi insediamenti. In questi casi i relitti degli immobili distrutti, per la cui ricostruzione in altra area siano stati concessi contributi ai sensi della presente legge, vengono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del Comune.

Note del Redattore:

Il termine di 60 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33 Sito esterno.

Il termine di 120 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33.

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