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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - D.L. 6/1998 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 61/1998 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 9 ottobre 1998 n. 33

L.R. 1 febbraio 2000 n. 5

Art. 12
Norme finanziarie
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo per complessive L.180,5 miliardi di cui L.135,5 miliardi con oneri a carico dello Stato e L. 45 miliardi con oneri a carico del bilancio regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, della Legge statale.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive L.100 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, lettere a) e b) della Legge statale.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive L. 28 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, commi 1 e 2, della Legge statale.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive L. 17 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, commi 3 e 4, della Legge statale.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive L. 10,5 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 5, della Legge statale.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5 la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive L.40 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, lettera c) della Legge statale.
7. A fronte del fabbisogno complessivo di mutui pari a L. 331 miliardi il Dipartimento della Protezione Civile concorre con contributi pluriennali fino a L.28 miliardi, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione.
8. A fronte del fabbisogno complessivo di mutui pari a L.45 miliardi la Regione fa fronte con mezzi propri fino a L. 3,9 miliardi annui per la copertura degli oneri di ammortamento, a decorrere dal 1998 e fino al 2017.

Note del Redattore:

Il termine di 60 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33 Sito esterno.

Il termine di 120 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33.

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