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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - D.L. 6/1998 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 61/1998 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 9 ottobre 1998 n. 33

L.R. 1 febbraio 2000 n. 5

Art. 13
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli concernenti l'iscrizione dei mutui e l'assegnazione del finanziamento, da parte dello Stato, delle relative rate di ammortamento rispettivamente nel titolo V e nel titolo II della parte entrate del bilancio regionale e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale sia per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge che per il pagamento degli oneri di ammortamento distinti per quota capitale e quota interessi nella parte spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri di ammortamento, derivanti dalla contrazione del mutuo di L. 45 miliardi, a carico della Regione valutato in annue L. 3,9 miliardi, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti autorizzati sui capitoli 87000 e 88000 della parte spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1998 e successivi che sono dotati della necessaria disponibilità.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 10 si fa fronte con i fondi stanziati nell'ambito dei capitoli 04080, 04120 e 04140 della parte spesa del bilancio regionale che sono dotati della necessaria disponibilità.

Note del Redattore:

Il termine di 60 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33 Sito esterno.

Il termine di 120 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33.

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