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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - D.L. 6/1998 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 61/1998 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 9 ottobre 1998 n. 33

L.R. 1 febbraio 2000 n. 5

Art. 2
Interventi pubblici per eventi alluvionali e dissesti idrogeologici
1. Il programma degli interventi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) è approvato dalla Giunta regionale d'intesa con le competenti Autorità di Bacino e previo parere del Comitato Istituzionale di cui all'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2476 del 19 novembre 1996.
2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 nel limite massimo di lire 180,5 miliardi deve essere predisposto indicando, per ogni singolo intervento, il relativo soggetto attuatore, i tempi e le modalità di esecuzione e l'ammontare della spesa.
3. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, può comprendere nel programma anche interventi finanziati con altre risorse dagli stessi soggetti attuatori; per questi interventi è possibile adottare le procedure previste dall'art. 14 della legge statale, commi da 1 a 9 e comma 11.
4. Nel corso di realizzazione del programma degli interventi, qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie per effetto di economie determinate da ribassi d'asta o da parziale realizzazione degli interventi, queste possono essere riprogrammate dalla Giunta regionale secondo le procedure di cui al comma 1.
5. All'erogazione dei finanziamenti può provvedere il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato in qualità di funzionario delegato ai sensi del Regolamento Regionale 9 dicembre 1978, n. 50.
6. Le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori degli interventi, diversi dalla Regione, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Note del Redattore:

Il termine di 60 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33 Sito esterno.

Il termine di 120 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33.

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