Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - D.L. 6/1998 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 61/1998 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 9 ottobre 1998 n. 33

L.R. 1 febbraio 2000 n. 5

Art. 3
Interventi a favore di immobili con fruizione pubblica danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996
1. La Giunta regionale, sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, coordinato dal nucleo tecnico-specialistico, costituito ai sensi del comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 2475/96, approva il programma per il completamento degli interventi infrastrutturali e per la riparazione dei danni, con miglioramento sismico, agli edifici pubblici e di culto, esclusi quelli a fruizione privata.
2. Per la formazione del programma, il nucleo tecnico specialistico acquisisce indicazioni analitiche per ciascuno edificio relativamente a:
a) condizioni d'uso e consistenze volumetriche o di superfici utili;
b) danni subiti a causa del sisma;
c) sintesi degli interventi proposti e prima valutazione dei costi.
3. Il programma indica le priorità di intervento derivanti da valutazioni di rischio sismico, individua i soggetti attuatori, i tempi e l'importo della spesa per ogni singolo intervento, nonché determina le procedure d'attuazione degli interventi.
4. Le procedure d'attuazione degli interventi comprendono le prescrizioni tecniche e i parametri che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge statale, la Giunta regionale, su proposta del nucleo tecnico specialistico, stabilisce d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.
5. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, può comprendere nel programma anche interventi finanziati con altre risorse dagli stessi soggetti attuatori; per questi interventi è possibile adottare le procedure di cui all'art. 14 della Legge statale, commi da 1 a 9 e comma 11.
6. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede nel limite di lire 100 miliardi, così come previsto dal comma 3 dell'art. 19 della Legge statale.
7. Nel corso di realizzazione del programma degli interventi, qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie per effetto di economie determinate da ribassi d'asta o da parziale realizzazione degli interventi, queste possono essere riprogrammate dalla Giunta regionale secondo le procedure di cui al comma 1.
8. All'erogazione dei finanziamenti può provvedere il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato in qualità di funzionario delegato ai sensi del Regolamento Regionale 9 dicembre 1978, n. 50.
9. Le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori degli interventi, diversi dalla Regione, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Note del Redattore:

Il termine di 60 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33 Sito esterno.

Il termine di 120 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33.

Espandi Indice