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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - D.L. 6/1998 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 61/1998 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 9 ottobre 1998 n. 33

L.R. 1 febbraio 2000 n. 5

Art. 5
Interventi a favore di immobili con fruizione privata danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996
1. Ai soggetti che, alla data del 16 ottobre 1996, risultavano essere proprietari di immobili destinati ad uso di abitazione o di immobili destinati ad attività produttive, localizzati nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 2475/96 e che siano stati gravemente danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996, sono concessi contributi sul costo per interventi di riparazione, compreso il miglioramento sismico, secondo le modalità e nei limiti di finanziamento di cui all'art. 19 della Legge statale.
2. La Giunta regionale, previa indicazione del nucleo tecnico-specialistico, stabilisce, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le tipologie di grave danno, nonché le modalità di certificazione da effettuarsi mediante perizia giurata redatta da un professionista abilitato.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, i contributi possono essere concessi a usufruttuari o a titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. In questi casi, alle richieste di contributi di cui all'art. 8, comma 1, deve essere allegata anche la dichiarazione di esplicita rinuncia ai contributi da parte del proprietario.

Note del Redattore:

Il termine di 60 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33 Sito esterno.

Il termine di 120 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33.

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