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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - D.L. 6/1998 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 61/1998 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 9 ottobre 1998 n. 33

L.R. 1 febbraio 2000 n. 5

Art. 6
Determinazione dell'entità dei contributi
1. Il contributo di cui all'art. 5 è una quota percentuale, fino ad un massimo del 75 per cento, della minore somma tra il costo dell'intervento, quale risulta dal computo metrico estimativo al lordo dell'IVA e degli oneri tecnici e un costo convenzionale determinato in relazione ai parametri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 dell'art. 3. La quota restante è obbligatoriamente a carico del soggetto richiedente pena la decadenza del contributo. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le opere di carattere strutturale nonché le opere di finitura ad esse strettamente connesse.
2. Per le attività produttive, l'individuazione delle unità immobiliari, ai fini della determinazione dei contributi, avviene in relazione alla loro eventuale diversa destinazione, per usi abitativi e non, comprendendo, per ciascuna unità e per ciascuno dei due usi, sia i locali principali che quelli di pertinenza.
3. Qualora l'unità immobiliare sia ricompresa in un condominio identificabile come unità strutturale, l'intervento va considerato in maniera unitaria dal punto di vista tecnico-procedurale. In tal caso deve essere presentata un'unica istanza di contributo per l'intera unità strutturale ed un'unica perizia giurata ai sensi del comma 2 dell'art. 5. L'entità massima del contributo è pari alla somma dei contributi massimi spettanti alle singole unità immobiliari effettivamente danneggiate.
4. Gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 5 su parti comuni del fabbricato possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno.

Note del Redattore:

Il termine di 60 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33 Sito esterno.

Il termine di 120 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33.

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