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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - D.L. 6/1998 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 61/1998 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 9 ottobre 1998 n. 33

L.R. 1 febbraio 2000 n. 5

Art. 7
Criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi
1. L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 5 è disposta secondo le seguenti priorità:
a) unità strutturali, comprendenti abitazioni principali, risultate per effetto del sisma totalmente o parzialmente inagibili, con ulteriore priorità per quelle unità strutturali ancora inagibili alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) unità strutturali, comprendenti abitazioni principali, con elevato indice di utilizzazione;
c) unità strutturali relative ad attività produttive;
d) altre unità strutturali relative a unità immobiliari per le quali è in corso l'utilizzazione.
2. Nell'ambito delle priorità di cui alle lettere a), b) e d) hanno precedenza le unità strutturali comprendenti abitazioni occupate da nuclei familiari con portatori di handicap o con persone anziane di età superiore ai 65 anni.

Note del Redattore:

Il termine di 60 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33 Sito esterno.

Il termine di 120 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33.

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