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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - D.L. 6/1998 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 61/1998 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 9 ottobre 1998 n. 33

L.R. 1 febbraio 2000 n. 5

Riferimenti passivi - norma modificata da:

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - FINALITÀ E PROGRAMMI D'INTERVENTO
Espandere area tit1 Titolo II - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI
Espandere area tit1 Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE
Titolo I
FINALITÀ E PROGRAMMI D'INTERVENTO
Art. 1

(sostituito comma 2 da art. 5 L.R. 1 febbraio 2000 n. 5)

Finalità
1. Le disposizioni della presente legge sono volte, in attuazione degli articoli dal 17 al 21 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 Sito esterno, convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61 Sito esterno, di seguito indicata come "Legge statale", a disciplinare le procedure:
a) per la realizzazione e il completamento degli interventi di emergenza di cui all'art. 17, comma 1 della Legge statale;
b) per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano redatto ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2475 del 19 novembre 1996 e per la riparazione, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996, in attuazione dell'art. 19 della Legge statale;
c) per la concessione di contributi a proprietari di immobili andati distrutti o risultati gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici ai sensi dell'art. 18 della Legge statale;
d) per la concessione di contributi a proprietari di immobili gravemente danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996, ai sensi dell'art. 19 della Legge statale.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 lettere a) e b) i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui all'art. 14, commi da 1 a 9 della legge statale, nonché del comma 14 dell'articolo medesimo limitatamente alla facoltà di avvalersi, nei limiti temporali ivi indicati, di liberi professionisti o, mediante convenzioni, di Università e di Enti Pubblici di ricerca.
Art. 2
Interventi pubblici per eventi alluvionali e dissesti idrogeologici
1. Il programma degli interventi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) è approvato dalla Giunta regionale d'intesa con le competenti Autorità di Bacino e previo parere del Comitato Istituzionale di cui all'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2476 del 19 novembre 1996.
2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 nel limite massimo di lire 180,5 miliardi deve essere predisposto indicando, per ogni singolo intervento, il relativo soggetto attuatore, i tempi e le modalità di esecuzione e l'ammontare della spesa.
3. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, può comprendere nel programma anche interventi finanziati con altre risorse dagli stessi soggetti attuatori; per questi interventi è possibile adottare le procedure previste dall'art. 14 della legge statale, commi da 1 a 9 e comma 11.
4. Nel corso di realizzazione del programma degli interventi, qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie per effetto di economie determinate da ribassi d'asta o da parziale realizzazione degli interventi, queste possono essere riprogrammate dalla Giunta regionale secondo le procedure di cui al comma 1.
5. All'erogazione dei finanziamenti può provvedere il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato in qualità di funzionario delegato ai sensi del Regolamento Regionale 9 dicembre 1978, n. 50.
6. Le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori degli interventi, diversi dalla Regione, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 3
Interventi a favore di immobili con fruizione pubblica danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996
1. La Giunta regionale, sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, coordinato dal nucleo tecnico-specialistico, costituito ai sensi del comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 2475/96, approva il programma per il completamento degli interventi infrastrutturali e per la riparazione dei danni, con miglioramento sismico, agli edifici pubblici e di culto, esclusi quelli a fruizione privata.
2. Per la formazione del programma, il nucleo tecnico specialistico acquisisce indicazioni analitiche per ciascuno edificio relativamente a:
a) condizioni d'uso e consistenze volumetriche o di superfici utili;
b) danni subiti a causa del sisma;
c) sintesi degli interventi proposti e prima valutazione dei costi.
3. Il programma indica le priorità di intervento derivanti da valutazioni di rischio sismico, individua i soggetti attuatori, i tempi e l'importo della spesa per ogni singolo intervento, nonché determina le procedure d'attuazione degli interventi.
4. Le procedure d'attuazione degli interventi comprendono le prescrizioni tecniche e i parametri che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge statale, la Giunta regionale, su proposta del nucleo tecnico specialistico, stabilisce d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.
5. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, può comprendere nel programma anche interventi finanziati con altre risorse dagli stessi soggetti attuatori; per questi interventi è possibile adottare le procedure di cui all'art. 14 della Legge statale, commi da 1 a 9 e comma 11.
6. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede nel limite di lire 100 miliardi, così come previsto dal comma 3 dell'art. 19 della Legge statale.
7. Nel corso di realizzazione del programma degli interventi, qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie per effetto di economie determinate da ribassi d'asta o da parziale realizzazione degli interventi, queste possono essere riprogrammate dalla Giunta regionale secondo le procedure di cui al comma 1.
8. All'erogazione dei finanziamenti può provvedere il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato in qualità di funzionario delegato ai sensi del Regolamento Regionale 9 dicembre 1978, n. 50.
9. Le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori degli interventi, diversi dalla Regione, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Titolo II
INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI
Art. 4

(modificata lettera a) del comma 1 e comma 3 da art. 1

L.R. 9 ottobre 1998 n. 33 Sito esterno)

Contributi a favore di soggetti privati per danni a immobili ad uso abitativo e produttivo cagionati dagli eventi alluvionalie dissesti idrogeologici
1. Nei territori delle province di cui all'art. 17, comma 1, della Legge statale sono concessi contributi, secondo le modalità e nei limiti di finanziamento di cui all'art. 18 della medesima Legge:
a) ai soggetti residenti nella Regione Emilia-Romagna che, alla data degli eventi calamitosi, risultavano essere proprietari di immobili destinati ad uso di abitazione andati distrutti o risultati gravemente danneggiati, con priorità per le abitazioni principali;
b) alle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali che hanno subito gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà ivi comprese le scorte;
c) alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del Comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attività a seguito dell'evento franoso.
2. Per immobili gravemente danneggiati si intendono quegli immobili che abbiano riportato danni secondo una o più delle tipologie di danno stabilite da apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le richieste di contributi per gli interventi di cui al comma 1, corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori di importo fino a lire 20 milioni, ovvero di perizia giurata redatta da professionista abilitato, per lavori di importo superiore a lire 10 milioni, devono essere presentate al Comune ove è ubicato l'immobile danneggiato entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o la perizia giurata devono dichiarare, oltre l'importo con relativa specificazione dei danni subiti, anche il nesso di causalità dei danni con gli eventi calamitosi e la sussistenza del grave danno ai sensi del comma 2. (1)
4. I Comuni, sulla base delle richieste loro pervenute, della documentazione acquisita nell'immediatezza o in prossimità degli eventi calamitosi, e previo eventuali ulteriori accertamenti, trasmettono alla Regione l'elenco dei soggetti che hanno subito gravi danni e che abbiano titolo per richiedere i contributi in base ai criteri stabiliti dalla Legge statale e dalla presente legge, con la specificazione per ciascuno di essi dell'ammontare dei danni.
5. La Giunta regionale provvede a ripartire i finanziamenti tra i Comuni interessati, in relazione al fabbisogno dagli stessi indicato e alle priorità stabilite.
6. Entro 30 giorni dall'attribuzione dei fondi, i Comuni provvedono ad assegnare i contributi agli interessati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 18 della Legge statale. I contributi possono essere erogati, a lavori ultimati, in un'unica soluzione, entro 15 giorni dalla presentazione delle fatture, debitamente quietanzate, ovvero, in corso di realizzazione dell'intervento:
a) in ragione del 40 per cento dell'importo concesso, dopo l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;
b) l'ulteriore 60 per cento, a saldo conguaglio, a lavori ultimati, dietro presentazione, a cura del direttore dei lavori, di comunicazione di fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei lavori stessi e rendicontazione delle spese sostenute e documentate anche a fini fiscali, entro i limiti del contributo concesso.
7. I Comuni devono trasmettere alla Regione apposito elenco a consuntivo dei contributi effettivamente erogati. Le somme non erogate devono essere restituite alla Regione.
Art. 5
Interventi a favore di immobili con fruizione privata danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996
1. Ai soggetti che, alla data del 16 ottobre 1996, risultavano essere proprietari di immobili destinati ad uso di abitazione o di immobili destinati ad attività produttive, localizzati nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 2475/96 e che siano stati gravemente danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996, sono concessi contributi sul costo per interventi di riparazione, compreso il miglioramento sismico, secondo le modalità e nei limiti di finanziamento di cui all'art. 19 della Legge statale.
2. La Giunta regionale, previa indicazione del nucleo tecnico-specialistico, stabilisce, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le tipologie di grave danno, nonché le modalità di certificazione da effettuarsi mediante perizia giurata redatta da un professionista abilitato.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, i contributi possono essere concessi a usufruttuari o a titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. In questi casi, alle richieste di contributi di cui all'art. 8, comma 1, deve essere allegata anche la dichiarazione di esplicita rinuncia ai contributi da parte del proprietario.
Art. 6
Determinazione dell'entità dei contributi
1. Il contributo di cui all'art. 5 è una quota percentuale, fino ad un massimo del 75 per cento, della minore somma tra il costo dell'intervento, quale risulta dal computo metrico estimativo al lordo dell'IVA e degli oneri tecnici e un costo convenzionale determinato in relazione ai parametri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 dell'art. 3. La quota restante è obbligatoriamente a carico del soggetto richiedente pena la decadenza del contributo. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le opere di carattere strutturale nonché le opere di finitura ad esse strettamente connesse.
2. Per le attività produttive, l'individuazione delle unità immobiliari, ai fini della determinazione dei contributi, avviene in relazione alla loro eventuale diversa destinazione, per usi abitativi e non, comprendendo, per ciascuna unità e per ciascuno dei due usi, sia i locali principali che quelli di pertinenza.
3. Qualora l'unità immobiliare sia ricompresa in un condominio identificabile come unità strutturale, l'intervento va considerato in maniera unitaria dal punto di vista tecnico-procedurale. In tal caso deve essere presentata un'unica istanza di contributo per l'intera unità strutturale ed un'unica perizia giurata ai sensi del comma 2 dell'art. 5. L'entità massima del contributo è pari alla somma dei contributi massimi spettanti alle singole unità immobiliari effettivamente danneggiate.
4. Gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 5 su parti comuni del fabbricato possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno.
Art. 7
Criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi
1. L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 5 è disposta secondo le seguenti priorità:
a) unità strutturali, comprendenti abitazioni principali, risultate per effetto del sisma totalmente o parzialmente inagibili, con ulteriore priorità per quelle unità strutturali ancora inagibili alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) unità strutturali, comprendenti abitazioni principali, con elevato indice di utilizzazione;
c) unità strutturali relative ad attività produttive;
d) altre unità strutturali relative a unità immobiliari per le quali è in corso l'utilizzazione.
2. Nell'ambito delle priorità di cui alle lettere a), b) e d) hanno precedenza le unità strutturali comprendenti abitazioni occupate da nuclei familiari con portatori di handicap o con persone anziane di età superiore ai 65 anni.
Art. 8
Modalità di concessione ed erogazione dei contributi
1. Le richieste di contributi per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 5, già oggetto di precedenti segnalazioni ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 13/97, corredate delle perizie giurate di cui al comma 2 dell'art. 5, devono essere presentate al Comune ove è ubicato l'immobile danneggiato entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge(2).
2. I Comuni, sulla base delle richieste loro pervenute e nel rispetto delle priorità di cui all'art. 7, approvano gli elenchi dei soggetti che abbiano subito danni e che abbiano titolo per richiedere i contributi in base ai criteri stabiliti dalla Legge statale e dalla presente legge, e li trasmettono alla Regione. La Giunta regionale provvede a ripartire i finanziamenti ai Comuni in relazione al fabbisogno indicato, alle priorità stabilite e agli ulteriori criteri eventualmente adottati.
3. I contributi sono concessi con provvedimenti del Comune previo esame tecnico-amministrativo di apposito nucleo di valutazione comunale integrato da un tecnico regionale esperto in materia di edilizia antisismica.
4. I lavori devono essere iniziati entro sei mesi dalla concessione del contributo e ultimati nei successivi ventiquattro mesi a pena di decadenza del contributo. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Comune soltanto in presenza di giustificati motivi.
5. I contributi sono erogati dal Comune:
a) in ragione del 40 per cento dell'importo concesso dopo l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;
b) l'ulteriore 60 per cento, a saldo o conguaglio, a lavori ultimati, dietro presentazione, a cura del direttore dei lavori, di comunicazione di fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei lavori stessi e rendicontazione delle spese sostenute e documentate anche ai fini fiscali, entro i limiti del contributo concesso.
6. Il Comune può effettuare accertamenti a campione circa la conformità degli interventi alle prescrizioni tecniche, ai progetti presentati, nonché alla regolarità e congruità delle spese sostenute, con propri tecnici coadiuvati, ove necessario per quanto riguarda l'aspetto sismico, da tecnici della Regione.
7. I Comuni devono trasmettere alla Regione apposito elenco a consuntivo dei contributi effettivamente erogati. Le somme non erogate devono essere restituite alla Regione.
8. Il contributo di cui all'art. 5 può essere concesso, sulla base di adeguata documentazione delle spese sostenute valida ai fini fiscali, anche per interventi effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge purché per gli stessi sia stata rilasciata regolare autorizzazione comunale e a condizione che sia stato conseguito un maggior grado di sicurezza dell'edificio stesso alle azioni sismiche. Nell'esame delle richieste di contributo, corredate di perizie giurate, si applicano criteri e procedure di cui al presente articolo e agli articoli 5, 6 e 7. In tal caso il Comune può erogare il contributo in un'unica soluzione dietro presentazione della documentazione di cui alla lettera b) del comma 5.
Art. 9
Limite dei contributi
1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie di assicurazione, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.
2. Eventuali economie che si rendessero disponibili in sede di programmazione e le altre che dovessero risultare ad interventi effettuati, di cui agli articoli 4 e 5, possono essere utilizzate dalla Giunta regionale per interventi pubblici connessi agli stessi eventi o per far fronte a situazioni di riconosciuto rischio idrogeologico e sismico.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE
Art. 10
Personale
1. Al fine di integrare la dotazione organica delle strutture organizzative competenti per l'attuazione della presente legge, la Regione, ai sensi del comma 14 dell'art. 14 della Legge statale, può assumere personale tecnico ed amministrativo con contratto a tempo determinato stipulato per un periodo non superiore ad anni tre. A detto personale possono essere corrisposti compensi per ulteriore lavoro straordinario, anche in deroga alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro, nel limite di 50 ore pro-capite mensili.
Art. 11
Norme finali
1. Alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico la Giunta provvede con propri criteri entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore della Legge statale. In tali aree ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della Legge statale, è vietato procedere alla ricostruzione di immobili o alla costruzione di nuovi insediamenti. In questi casi i relitti degli immobili distrutti, per la cui ricostruzione in altra area siano stati concessi contributi ai sensi della presente legge, vengono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del Comune.
Art. 12
Norme finanziarie
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo per complessive L.180,5 miliardi di cui L.135,5 miliardi con oneri a carico dello Stato e L. 45 miliardi con oneri a carico del bilancio regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, della Legge statale.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive L.100 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, lettere a) e b) della Legge statale.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive L. 28 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, commi 1 e 2, della Legge statale.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive L. 17 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, commi 3 e 4, della Legge statale.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive L. 10,5 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 5, della Legge statale.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5 la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive L.40 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, lettera c) della Legge statale.
7. A fronte del fabbisogno complessivo di mutui pari a L. 331 miliardi il Dipartimento della Protezione Civile concorre con contributi pluriennali fino a L.28 miliardi, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione.
8. A fronte del fabbisogno complessivo di mutui pari a L.45 miliardi la Regione fa fronte con mezzi propri fino a L. 3,9 miliardi annui per la copertura degli oneri di ammortamento, a decorrere dal 1998 e fino al 2017.
Art. 13
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli concernenti l'iscrizione dei mutui e l'assegnazione del finanziamento, da parte dello Stato, delle relative rate di ammortamento rispettivamente nel titolo V e nel titolo II della parte entrate del bilancio regionale e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale sia per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge che per il pagamento degli oneri di ammortamento distinti per quota capitale e quota interessi nella parte spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri di ammortamento, derivanti dalla contrazione del mutuo di L. 45 miliardi, a carico della Regione valutato in annue L. 3,9 miliardi, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti autorizzati sui capitoli 87000 e 88000 della parte spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1998 e successivi che sono dotati della necessaria disponibilità.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 10 si fa fronte con i fondi stanziati nell'ambito dei capitoli 04080, 04120 e 04140 della parte spesa del bilancio regionale che sono dotati della necessaria disponibilità.
Art. 14
Variazioni di bilancio
1. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1998 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
a) Variazione in aumento
Cap. 06584 Sito esterno Sito esterno"Contrazione del mutuo con oneri di ammortamento a rimborso dello Stato, per ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi dell'anno 1996 (artt. 17, 18, 19 DL 30/1/98 n. 6 Sito esterno convertito in Legge 30/3/98 n. 61 Sito esterno)" (C.n.i.)
Stanziamento di competenza Sito esterno Sito esterno L.331.000.000.000
Stanziamento di cassa L.331.000.000.000
Cap. 06586 Sito esterno Sito esterno "Contrazione del mutuo per ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi dell'anno 1996 (Art. 17, comma 1, D.L. 30/1/98 n. 6 Sito esterno convertito in Legge 30/3/98 n. 61 Sito esterno)" (C.n.i.)
Stanziamento di competenza L.45.000.000.000
Stanziamento di cassa L.45.000.000.000
Cap. 03475 Sito esterno Sito esterno"Assegnazione dello Stato per il finanziamento degli oneri di ammortamento relativi al mutuo contratto dalla Regione per ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi dell'anno 1996 (Art. 21 D.L. 30/1/98 n. 6 Sito esterno convertito in Legge 30/3/98 n. 61 Sito esterno)" (C.n.i.)
Stanziamento di competenza L.28.000.000.000
Stanziamento di cassa L.28.000.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazione in aumento
Cap. 48255 Sito esterno"Interventi volti al ripristino di infrastrutture ed opere pubbliche regionali e locali per il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza dei punti critici delle coste e delle reti idrauliche (L.30/3/1998 n. 61 Sito esterno, art. 17 comma 1)" - Mezzi statali - (C.n.i.)
Stanziamento di competenza L.135.500.000.000
Stanziamento di cassa L.135.500.000.000
Cap. 48257 Sito esterno "Interventi volti al ripristino di infrastrutture ed opere pubbliche regionali e locali per il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza dei punti critici delle coste e delle reti idrauliche (L.30/3/1998 n. 61 Sito esterno, art. 17 comma 1)" (C.n.i.)
Stanziamento di competenza L.45.000.000.000
Stanziamento di cassa L.45.000.000.000
Cap. 48259 Sito esterno"Interventi urgenti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996 (Art. 19 comma 1 lettera a) e lettera b) Legge 30/3/1998 Sito esterno n.61)" - Mezzi statali - (C.n.i.)
Stanziamento di competenza L.100.000.000.000
Stanziamento di cassa L.100.000.000.000
Cap. 48261 Sito esterno"Contributi a favore di privati per danni ad immobili ad uso abitativo causati dagli eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici (Art. 18 commi 1 e 2 Legge 30/3/1998 n. 61 Sito esterno)" - Mezzi statali - (C.n.i.)
Stanziamento di competenza L.28.000.000.000
Stanziamento di cassa L.28.000.000.000
Cap. 48263 Sito esterno"Contributi a favore delle imprese industriali, agroindustriali, commerciali, di servizi e artigianali per danni a beni immobili e mobili causati dagli eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici. (Art. 18 commi 3 e 4 Legge 30/3/1998 n. 61 Sito esterno)" - Mezzi statali - (C.n.i.)
Stanziamento di competenza L.17.000.000.000
Stanziamento di cassa L.17.000.000.000
Cap. 48265 Sito esterno"Contributi alle imprese ubicate nel territorio del Comune di Corniglio per il parziale indennizzo dei danni subiti dal dissesto idrogeologico (Art. 18 comma 5 Legge 30/3/1998 n. 61 Sito esterno)" - Mezzi statali (C.n.i.)
Stanziamento di competenza L.10.500.000.000
Stanziamento di cassa L.10.500.000.000
Cap. 48267 Sito esterno"Contributi ai proprietari di immobili privati anche destinati ad attività produttive, gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 1996 (Art. 19 comma 1 lettera c) Legge 30/3/1998 n. 61 Sito esterno)" - Mezzi statali - (C.n.i.)
Stanziamento di competenza L.40.000.000.000
Stanziamento di cassa L.40.000.000.000
Cap. 87723 Sito esterno"Interessi e spese sui mutui per il finanziamento di ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi dell'anno 1996 (Artt. 17, 18, 19 e 21 Legge 30/3/1998 n. 61 Sito esterno)" - Mezzi statali (C.n.i.)
Stanziamento di competenza L.18.618.750.000
Stanziamento di cassa L.18.618.750.000
Cap. 88723 Sito esterno"Quota capitale compresa nell'annualità da pagare per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento di ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi dell'anno 1996 (Artt. 17, 18, 19 e 21 Legge 30/3/1998 n. 61 Sito esterno)" - Mezzi statali (C.n.i.)
Stanziamento di competenza L.9.381.250.000
Stanziamento di cassa L.9.381.250.000
Art. 15
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno dell'art. 31 dello Statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

Il termine di 60 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33 Sito esterno.

Il termine di 120 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33.

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