Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 30 luglio 1998

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12
Trasferimento del personale
1. Il personale dello Stato individuato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'art. 7 del DLgs n. 469/97 Sito esterno è trasferito ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite sulla base della presente legge.
2. La Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definisce d'intesa con le Province le quote di personale statale da assegnare alle medesime. Le Province, previa intesa sui criteri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definiscono le assegnazioni del personale da trasferire alle medesime da parte dello Stato. La Regione può assegnare all'Agenzia Emilia- Romagna Lavoro personale ad essa trasferito dallo Stato.
3. Il personale di cui al presente articolo viene inquadrato, con la salvaguardia dei diritti acquisiti, nei ruoli dei soggetti di destinazione, secondo le tabelle di equiparazione parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'art. 7 del DLgs n. 469/97 Sito esterno.
4. Il personale trasferito alla Regione ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del DLgs n. 469/97 Sito esterno, fino alla scadenza del relativo contratto, può essere assegnato all'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro e può prestare la propria attività presso le Province sulla base degli accordi di cui al comma 2.
Art. 13
Norma transitoria e prima applicazione
1. Entro due mesi dall'approvazione della presente legge la Regione provvede a costituire la Commissione regionale tripartita ed il Comitato interistituzionale di coordinamento.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 6 ed il Comitato di cui all'art. 7, provvede a definire, entro due mesi dagli adempimenti di cui al comma 1, i criteri per l'individuazione dei bacini territoriali dei centri per l'impiego.
3. Entro due mesi dalla definizione dei criteri di cui al comma 2 le Province, nel rispetto dei criteri medesimi, costituiscono i Centri per l'impiego di propria competenza.
4. Entro due mesi dall'approvazione della presente legge la Regione provvede alla nomina del Direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro ed all'adozione dei provvedimenti necessari all'operatività della medesima.
5. Entro un anno dall'approvazione della presente legge la Regione provvede altresì all'adozione dei provvedimenti relativi ad ogni altro obbligo in essa previsto ed in particolare degli atti di cui all'art. 3.
6. L'esercizio delle funzioni conferite dal DLgs n. 469/97 Sito esterno decorre dalla data di costituzione dei centri per l'impiego successivamente al trasferimento dei beni e delle risorse previsto dall'art. 7 del decreto legislativo stesso.
Art. 14
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte nel modo seguente:
a) mediante i trasferimenti da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro di cui al comma 8 dell'art. 7 del DLgs n. 469/97 Sito esterno;
b) mediante istituzione di appositi capitoli di spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 15
Abrogazioni
1. E' abrogata la L.R. 15 novembre 1983, n. 40 " Norme sull'Osservatorio regionale del mercato del Lavoro ".
2. Sono abrogati il comma secondo dell'art. 4 e l'art. 17 della L.R. n. 19/79.

Espandi Indice