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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 10

(sostituito comma 5 e aggiunto comma 5 bis da art. 1

L.R. 25 febbraio 2000 n. 7 Sito esterno)

Istituzione dell'Agenzia
1. È istituita l'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro quale struttura della Regione dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale e contabile per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere d) e h) del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 469/1997 Sito esterno. L'Agenzia è lo strumento di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni e compiti di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.
2. Le funzioni e le attività dell'Agenzia sono esercitate in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale. La Giunta regionale ne definisce i criteri di organizzazione e i fondi disponibili.
3. Le funzioni di direttore dell'Agenzia sono svolte da un dirigente regionale, anche assunto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41.
4. Il piano annuale delle attività dell'Agenzia è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale tripartita. Il direttore svolge ogni attività diretta all'attuazione di detto piano. Il direttore è responsabile delle attività svolte e dei risultati dell'Agenzia e, al fine di consentirne l'opportuna verifica, è tenuto a presentare alla Giunta regionale una relazione annuale.
5. Per l'esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca l'Agenzia può stipulare con esperti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di prestazione d'opera intellettuale. Può altresì stipulare convenzioni con società, enti qualificati, Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ed Università per l'espletamento di particolari servizi nel rispetto della disciplina sugli appalti di servizi. Sito esterno
5 bis. La Regione con gli esperti dell'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia-Romagna trasferiti con D.P.C.M. del 5 agosto 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1999, può stipulare, oltre che i contratti di cui al comma 5, contratti individuali di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, a termine, di durata triennale, rinnovabili. Il trattamento economico previsto da detti contratti non può essere superiore, alla data della loro stipulazione, a quello già goduto da ogni esperto sulla base del contratto individuale stipulato con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi del comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
6. L'Agenzia e il suo direttore si conformano, anche nella stipulazione dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 5, ai criteri d'indirizzo gestionali e finanziari fissati dalla Giunta Regionale.

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