Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 14
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte nel modo seguente:
a) mediante i trasferimenti da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro di cui al comma 8 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 469/97 Sito esterno;
b) mediante istituzione di appositi capitoli di spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Espandi Indice