LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25
NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
(sostituito comma 1 da art. 54 L.R. 30 giugno 2003 n. 12)
Indirizzi e piani di attività delle politiche per il lavoro
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le politiche del lavoro. Gli indirizzi individuano gli obiettivi, le priorità e le linee d'intervento, il quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie nonché i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalità previste per la loro approvazione.
2. La Giunta regionale, nell'ambito dei compiti conferiti dal D.Lgs. n. 469/97 , approva il piano annuale delle attività delle politiche per il lavoro il quale prevede le azioni e gli interventi da realizzare, i tempi, le risorse finanziarie e le modalità di monitoraggio e verifica, nonché le direttive relative alla realizzazione delle iniziative connesse alle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 469/97 .