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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Titolo IV
SERVIZI AL LAVORO
Art. 8
Centri per l'impiego
1. Sulla base degli indirizzi e degli atti di programmazione di cui all'art. 3 le Province istituiscono proprie strutture denominate Centri per l'impiego. L'istituzione dei Centri per l'impiego i cui bacini siano interprovinciali avviene sulla base di convenzioni fra le Province territorialmente competenti e d'intesa con la Regione.
2. Attraverso tali strutture le Province erogano:
a) i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 469 del 1997 Sito esterno in materia di collocamento;
b) servizi di informazione, di consulenza individuale anche orientativa per l'autoimpiego e lo sviluppo di nuovi lavori, nonché informazioni su incentivi e agevolazioni alle imprese e sulle opportunità formative finalizzate alla qualificazione della domanda e dell'offerta di lavoro, anche in relazione alle esigenze espresse dalle imprese;
c) i servizi connessi alle funzioni e compiti conferiti alla Regione ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 469/97 Sito esterno.
3. Gli enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione, dei Centri per l'impiego per le attività di preselezione dei candidati nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso all'impiego. Tale preselezione si svolge con le medesime modalità utilizzate per la preselezione a favore delle imprese private.
4. La Giunta regionale definisce gli standard qualitativi dei servizi sulla base degli atti di programmazione di cui all'art. 3.
5. Il monitoraggio dei servizi di cui al comma 2 è effettuato dall'Agenzia regionale per il lavoro sulla base della lettera d) del comma 1, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 469/1997 Sito esterno.
Art. 9

(abrogati commi 4 e 5 da art. 55 L.R. 30 giugno 2003 n. 12)

Criteri e modalità di gestione dei servizi
1. Le Province informano l'esercizio delle funzioni dei Centri per l'impiego ai seguenti criteri direttivi:
a) favorire l'inserimento nel lavoro e l'occupazione in particolare dei soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;
b) favorire l'acquisizione di personale da parte delle imprese e la qualificazione delle risorse umane;
c) assicurare l'efficienza e l'efficacia della gestione.
2. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2 dell'art. 8, al fine di migliorarne la qualità fatte salve le previsioni dell'art. 10 del D.Lgs. n. 469/97 Sito esterno, le Province possono stipulare convenzioni con qualificate strutture pubbliche e private. Tali convenzioni, stipulate previo l'espletamento di procedure concorsuali, disciplinano le modalità di collaborazione fra i Centri per l'impiego ed i soggetti affidatari, sulla base degli standard regionali di cui al comma 4 dell'art. 8.
3. I servizi forniti sulla base delle convenzioni di cui al comma 2 si configurano come servizi di interesse pubblico.
4. abrogato
5. abrogato
6. Al fine di garantire il rispetto delle specificità e delle normative relative al mercato del lavoro agricolo le funzioni già di competenza delle Commissioni provinciali e circoscrizionali per la manodopera agricola possono essere esercitate dalle Province previa acquisizione del parere di apposita sottocommissione da istituirsi nell'ambito della Commissione di concertazione di cui al comma 5.
7. Le competenze già della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio sono attribuite alle Province ed esercitate sulla base del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 469/97 Sito esterno.
8. Le Province, nel rispetto degli atti di indirizzo programmatici regionali di cui all'art. 3, e nel rispetto degli standard di cui al comma 4 dell'art. 8, possono stipulare convenzioni con gli Enti locali per l'esercizio delle attività dei servizi per il lavoro, nonché per lo svolgimento di servizi di informazione e dei compiti amministrativi relativi alle funzioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 469/97 Sito esterno.
9. In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 469/97 Sito esterno e agli ulteriori compiti e funzioni attribuiti alle Province dalla presente legge, le Province possono promuovere apposite Conferenze dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, con i Comuni e le Comunità montane inserite nel bacino territoriale di riferimento di ciascun centro per l'impiego.

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