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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Titolo V
L'AGENZIA EMILIA-ROMAGNA LAVORO
Art. 10

(sostituito comma 5 e aggiunto comma 5 bis da art. 1

L.R. 25 febbraio 2000 n. 7 Sito esterno)

Istituzione dell'Agenzia
1. È istituita l'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro quale struttura della Regione dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale e contabile per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere d) e h) del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 469/1997 Sito esterno. L'Agenzia è lo strumento di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni e compiti di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.
2. Le funzioni e le attività dell'Agenzia sono esercitate in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale. La Giunta regionale ne definisce i criteri di organizzazione e i fondi disponibili.
3. Le funzioni di direttore dell'Agenzia sono svolte da un dirigente regionale, anche assunto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41.
4. Il piano annuale delle attività dell'Agenzia è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale tripartita. Il direttore svolge ogni attività diretta all'attuazione di detto piano. Il direttore è responsabile delle attività svolte e dei risultati dell'Agenzia e, al fine di consentirne l'opportuna verifica, è tenuto a presentare alla Giunta regionale una relazione annuale.
5. Per l'esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca l'Agenzia può stipulare con esperti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di prestazione d'opera intellettuale. Può altresì stipulare convenzioni con società, enti qualificati, Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ed Università per l'espletamento di particolari servizi nel rispetto della disciplina sugli appalti di servizi. Sito esterno
5 bis. La Regione con gli esperti dell'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia-Romagna trasferiti con D.P.C.M. del 5 agosto 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1999, può stipulare, oltre che i contratti di cui al comma 5, contratti individuali di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, a termine, di durata triennale, rinnovabili. Il trattamento economico previsto da detti contratti non può essere superiore, alla data della loro stipulazione, a quello già goduto da ogni esperto sulla base del contratto individuale stipulato con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi del comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
6. L'Agenzia e il suo direttore si conformano, anche nella stipulazione dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 5, ai criteri d'indirizzo gestionali e finanziari fissati dalla Giunta Regionale.
Art. 11
Compiti dell'Agenzia
1. L'Agenzia svolge funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 469/97 Sito esterno. In particolare esercita compiti di:
a) supporto alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio ed alla valutazione delle politiche regionali del lavoro;
b) elaborazione e proposte in materia di standard qualitativi, criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi per il lavoro;
c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;
d) gestione del "Sistema Informativo lavoro" di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 469/97 Sito esterno e delle banche dati sui servizi per il lavoro, garantendo l'omogeneità degli standard informativi e il collegamento con il sistema informativo nazionale, nonché, anche mediante convenzione, con altri sistemi informativi e in particolare con quelli delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
e) qualificazione dei servizi, in particolare attraverso interventi di supporto tecnico e metodologico, anche finalizzati alla formazione degli operatori da parte delle strutture formative operanti sul mercato, nonché interventi di promozione delle attività e di documentazione.
2. L'Agenzia progetta altresì iniziative dirette alla semplificazione delle procedure amministrative attinenti la gestione del mercato del lavoro.
3. Al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, l'Agenzia svolge funzioni di Osservatorio del mercato del lavoro, in primo luogo raccogliendo ed utilizzando le informazioni e i dati provenienti dal Sistema Informativo Lavoro e garantendo la loro articolazione su base provinciale e subprovinciale. L'Agenzia, sulla base delle esigenze di programmazione regionale, svolge attività finalizzate a:
a) monitorare le tendenze e i mutamenti del mercato del lavoro;
b) monitorare le forme contrattuali di lavoro e in particolare i lavori atipici, gli orari e le condizioni retributive;
c) fornire assistenza tecnica per il coordinamento della rilevazione dei dati e delle informazioni;
d) realizzare studi e ricerche, anche su commessa, su segmenti o particolari aspetti del mercato del lavoro regionale;
e) predisporre materiali periodici informativi sulle tendenze del mercato del lavoro.
4. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 3, l'Agenzia coordina le proprie attività e si raccorda con le iniziative poste in essere da soggetti pubblici e privati in materia di rilevazioni socio-economiche sul mercato del lavoro e di norma stipula accordi di collaborazione e convenzioni con Università degli Studi, Camere di Commercio e qualificati organismi di ricerca pubblici e privati. A tale fine l'Agenzia svolge inoltre attività di studio, ricerca, monitoraggio a supporto della Regione per le funzioni dei Comitati di coordinamento previsti dall'art. 27 del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 Sito esterno.
5. La Giunta regionale può realizzare, avvalendosi dell'Agenzia, iniziative e progetti speciali diretti al raggiungimento delle finalità della presente legge. La Giunta regionale può, altresì, avvalersi dell'Agenzia per lo svolgimento di attività di parti di istruttoria nell'ambito di procedimenti concernenti la formazione professionale e le attività cofinanziate dai fondi provenienti dalla Unione Europea.
6. L'Agenzia può esercitare, previa intesa con la Provincia, compiti di assistenza tecnica per l'esercizio delle funzioni di tale ente. La Provincia può altresì avvalersi dell'Agenzia per la realizzazione di attività istruttorie e di verifica nell'ambito di procedimenti concernenti la formazione professionale, mediante la stipulazione di apposita convenzione.
7. Ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 469/97 Sito esterno l'Agenzia può svolgere, anche a titolo oneroso, attività per i soggetti privati e pubblici che ne facciano richiesta, purché non connesse alle istruttorie di cui ai commi 5 e 6.
8. L'Agenzia può svolgere le attività e i servizi già dell'Agenzia regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna attinenti alle funzioni conferite alle regioni dal D.Lgs. n. 469/97 Sito esterno.

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