LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26
NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITÀ E A DOMICILIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 14 agosto 1998
Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli adempimenti di cui alla presente legge le Aziende sanitarie fanno fronte con risorse proprie, nonché con i finanziamenti derivanti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67
.

Note del Redattore:
Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell' entrata in vigore del regomento medesimo ossia a partire dal 25 aprile 2009.