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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26

NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITÀ E A DOMICILIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 14 agosto 1998

Art. 6
Parto nelle case di maternità
1. Ai fini della presente legge è considerata casa di maternità la struttura di accoglienza extraospedaliera che offre un ambiente idoneo allo svolgersi dell'evento parto in una dimensione logistica, affettiva e psico- relazionale riconducibile, sotto diversi aspetti, al parto a domicilio.
2. La casa di maternità garantisce condizioni di sicurezza per l'espletamento dei parti fisiologici al di fuori delle strutture ospedaliere. È costituita da spazi individuali collegati tra loro da locali comuni debitamente attrezzati per le esigenze di assistenza al parto. Deve essere altresì salvaguardato il rapporto più stretto tra genitori e neonato e l'accesso di persone liberamente scelte dalla partoriente.
3. La casa di maternità è diretta da un'ostetrica/o; opera in stretta integrazione con gli altri servizi socio- sanitari del percorso nascita. All'interno della casa di maternità, il personale ostetrico, adeguatamente formato, garantisce alla donna l'assistenza durante la gravidanza fino al puerperio.
4. L'assistenza, nonché la tempestiva ospedalizzazione in caso di eventi patologici sopravvenuti, sono assicurate da una struttura ospedaliera che opera in stretto contatto con la casa di maternità.
5. Per le donne che intendono partorire nella casa di maternità valgono i medesimi criteri e le modalità organizzative previste dall'art. 5.
6. Le Aziende sanitarie, secondo le indicazioni definite dalla direttiva regionale di cui al comma 2 dell'art. 3, garantiscono il parto in case di maternità, sulla base di specifico progetto aziendale, mediante la gestione diretta o la collaborazione con le organizzazioni del volontariato e del privato sociale.
7. La direttiva di cui al comma 2 dell'art. 3 fisserà, sentite le Aziende sanitarie, criteri e modalità per l'avvio, entro un anno dalla sua emanazione, di case di maternità anche con valenza sperimentale.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell' entrata in vigore del regomento medesimo ossia a partire dal 25 aprile 2009.

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