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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26

NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITÀ E A DOMICILIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 2
Luoghi dove partorire
1. Per favorire il graduale superamento della ospedalizzazione generalizzata, la donna, debitamente informata sull'evento e sulle tecniche da adottare, liberamente può scegliere di partorire:
a) nelle strutture ospedaliere;
b) nelle case di maternità;
c) a domicilio.

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